I consorzi di bonifica trovano disciplina nell’art. 862 c.c., ai sensi del quale si evidenzia che essi sono preordinati all’esecuzione, alla manutenzione e all’esercizio di opere o di servizi di comune interesse volti all’attività di opere di bonifica, tra cui l’esecuzione di opere irrigue, ed hanno personalità giuridica di diritto pubblico (cfr. art. 11 c.c.), (Galgano, Pubblico e privato nell’organizzazione giuridica, in “Contratto e Impresa”, 1985, p. 359).
I consorzi di bonifica per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere pubbliche di bonifica e per l’adempimento dei loro fini istituzionali, hanno il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati; tale potere impositivo trova fondamento nella legislazione statale e regionale. Ai sensi dell’art. 864 c.c. i contributi richiesti per l’esecuzione, l’esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica sono esigibili secondo le norme previste per l’imposta fondiaria, di conseguenza la competenza per materia a conoscere delle relative controversie appartiene alle Commissioni tributarie alle quali è stata attribuita giurisdizione ai sensi dell’art. 12 della legge numero 448 del 2001.
In particolare, con il D.P.R. n. 11 del 1972 sono state trasferite alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici, e, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lettera h), tra queste è ricompresa anche l’attività di bonifica.
La fonte normativa regionale rilevante in materia è la legge regionale n. 12 approvata dal Consiglio regionale del Veneto l’8 maggio 2009 avente ad oggetto «Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio».
Sintetizzando le norme contenute nella predetta legge (segnatamente gli artt. 35 e 38), si evidenzia che soggetti al potere impositivo del Consorzio di Bonifica sono: le proprietà consortili e gli immobili che ricadono nel comprensorio consortile i quali traggono un beneficio dall’attività di bonifica. La giurisprudenza della Corte di Cassazione dispone che i consorzi di bonifica non possono esercitare poteri impositivi diversi da quelli fissati dalla legge; dalla normativa, infatti, emerge che anche gli immobili extra agricoli possono essere assoggettati a contribuzione, a condizione però che risultino compresi nel perimetro di contribuenza e che abbiano conseguito o possano conseguire un beneficio particolare derivante dall’opera di bonifica (cfr. Cassazione civile, 8 luglio 1993, n. 7511).
È necessario, dunque, delineare la nozione di beneficio e il suo contenuto.
Come già sottolineato dalla sentenza della Cassazione sopra riportata, il potere impositivo di cui sono titolari i consorzi ha per oggetto tutti gli immobili che traggono beneficio dall’attività di bonifica, qualunque sia la loro destinazione sia agricola che extra-agricola; pertanto, i benefici che derivano dalle opere di bonifica, la cui presenza impone a chi ne beneficia una situazione giuridica soggettiva passiva al potere impositivo, possono distinguersi in due categorie: il beneficio di bonifica in senso stretto e il beneficio di bonifica in senso lato.
Il beneficio di bonifica in senso stretto è proprio degli immobili che ricadono nel comprensorio e che ottengono un concreto vantaggio di carattere fondiario, come diretta conseguenza dell’esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere di bonifica. Mentre, il beneficio di bonifica in senso lato deriva ai soggetti non appartenenti al consorzio ma che utilizzano la rete di bonifica come «recapito di scarichi anche se depurati» (ex art. 27 co. 3 l. n. 36/1994); esso si potrebbe definire come beneficio relativo agli scarichi.
La Corte di Cassazione sancisce che: «l’obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l’assoggettamento al potere impositivo di quest’ultimo, postulano, ai sensi degli art. 860 c.c. e 10 r.d. 13 febbraio 1933 n. 215, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da quelle opere; detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una “qualità” del fondo, mentre è ininfluente la destinazione agricola o extra agricola del bene» (cfr. Cassazione civile, sez. un., 14 ottobre 1996, n. 8960, Corte d’Appello di Napoli, sez. I, 26 giugno 2006, n. 2154).
Tuttavia, l’obbligo di contribuire alla manutenzione delle opere consortili (come possono essere le opere irrigue) può sussistere anche in capo a soggetti giuridici i quali, pur non essendo né parti del contratto di consorzio né beneficiari delle opere consortili, abbiano commesso una violazione regolamentare violando le disposizioni in materia di utilizzo e tutela di queste ultime.
Nella regione Veneto, partendo dalla normativa di riferimento si evidenzia come il “Regolamento per l’utilizzazione delle acque a scopo irriguo e per la tutela delle opere irrigue” (approvato con deliberazioni dell’Assemblea consortile n. 11 del 29.06.2011 e n. 19 del 03.11.2011, con recepimento indicazioni di cui al provvedimento della Giunta Regionale del 04.10.2011, e successivamente integrato con delibere dell’Assemblea consortile n. 16 del 29.6.2015 e n. 22 del 04.09.2015 e da ultima n. 8 del 28.06.2016, approvata con provvedimento della G.R. del 19.07.20), a cui si può assimilare il “Regolamento per l’esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica” (approvato con delibera dell’Assemblea consortile n. 12 del 29.06.2011 così come modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 210 del 01.19.2011 e integrato con le indicazioni di cui al provvedimento della Giunta regionale 04.10.2011), prevede agli artt. 6, 15 e 20 disposizioni il cui mancato rispetto, ai sensi dell’art. 21 dello stesso Regolamento, comporta: « -oltre al risarcimento, a termini di legge, dei danni diretti eventualmente causati al Consorzio e/o a terzi l’applicazione delle seguenti penali, a titolo di risarcimento del danno alla collettività degli utenti, sotto il profilo del turbamento della disciplina, dell’ordine e dei diritti degli altri Consorziati, nella misura di seguito indicata […]».
Di conseguenza, nel caso in cui un soggetto giuridico violasse una disposizione del predetto regolamento consortile, la violazione sarà debitamente contestata, a mente dell’art. 22 del Regolamento, sanzionata e la manutenzione delle opere spetterà al soggetto giuridico trasgressore delle norme regolamentari. A titolo esemplificativo: nell’ipotesi in cui un immobile, quale un Condominio, non parte del contratto di Consorzio e non beneficiario delle opere di bonifica poste in essere dal Consorzio, dovesse realizzare delle opere contigue ai canali di irrigazione consortili, eccedendo il perimetro delle fasce di rispetto dettate dal comma 2 dell’art. 6 del Regolamento, senza alcuna previa autorizzazione o concessione da parte del Consorzio ex art. 16 del Regolamento, si ritiene spetterà al Condominio assumersi gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate e dei danni eventualmente causati.