Dal 2000

Studio legale

Ruberti e Scanferlato

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segreteria@studiolegaleruberti.it

+39 0422 55220

Via Manin, 54 – 31100 Treviso (TV)

Aperto dal lunedì al venerdì dalle 08:00-19:30

Sabato dalle 09:00-12:30

Per saperne di più

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Lo Studio si occupa di tutte le problematiche afferenti il diritto civile.

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

Lo studio ha maturato una elevata competenza nel campo del diritto bancario e finanziario in tutte le sue branche…

DIRITTO FALLIMENTARE E SOCIETARIO

Lo studio opera da sempre nell’ambito del diritto fallimentare, assistendo procedure concorsuali su incarico degli Organi Istituzionali…

DIRITTO DI FAMIGLIA

Lo studio presta la propria attività in ambito sia giudiziale che stragiudiziale con riferimento a tutte le tematiche legate al diritto di famiglia…

DIRITTO IMMOBILIARE – DIRITTO AGRARIO – LOCAZIONI

Lo studio opera nell’ambito dei diritti reali e di tutte le problematiche a questi connesse siano esse relative al diritto di proprietà in tutte le sue sfaccettature…

DIRITTO DEL LAVORO – RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

Lo studio, anche grazie all’ausilio della collaborazione di specialisti di problematiche di diritto del lavoro, tratta di vertenze relative ai rapporti di lavoro subordinato…

DIRITTO DELLE SUCCESSIONI

Lo studio si occupa da sempre di problematiche afferenti le successioni sia nella assistenza dei propri clienti nella preparazione della futura successione…

INFORTUNISTCA

Lo studio si occupa di infortunistica stradale assistendo in plurime fattispecie le cosiddette “parti lese” nelle controversie con le Compagnie di Assicurazioni…

RECUPERO CREDITI- PROCEDURE ESECUTIVE

Lo studio si occupa di recupero crediti su mandato di primari Istituti di Credito, di operatori commerciali e di privati, dapprima ponendo in essere attività stragiudiziale finalizzata al componimento sollecito…

Dal 2000

Chi Siamo

Lo studio nasce nel 2000 dopo un periodo di collaborazione “autonoma” tra il compianto avv. Giuseppe Ruberti e l’avv. Federico Scanferlato; al momento della costituzione l’associazione risultava formata dai precitati avv.ti Giuseppe Ruberti e Federico Scanferlato nonché dalla (in allora) dott.ssa Roberta Ruberti; successivamente, a seguito della prematura scomparsa dell’avv. Giuseppe Ruberti, anche l’avv. Matteo Ruberti venne a far parte dell’associazione.

Lo Studio si occupa di tutte le problematiche afferenti il diritto civile e ciò con particolare attenzione al recupero crediti (con utilizzo dei più aggiornati strumenti telematici ed informatici), alle procedure esecutive, ai diritti reali, al diritto agrario, alla infortunistica, al diritto bancario, al diritto fallimentare, al diritto di famiglia, al diritto commerciale e societario nonchè alle successioni ed alla contrattualistica; quanto in oggetto sia con riferimento alle procedure giudiziali ed arbitrali che con riguardo all’attività stragiudiziale e di consulenza.

La clientela dello Studio è principalmente costituita da primari – e, comunque, di rilevanza nazionale ed internazionale – Istituti di Credito, da Services, da operatori industriali, agricoli e commerciali nonché dai cosiddetti “privati”.

Lo STUDIO LEGALE RUBERTI E SCANFERLATO opera su tutto il territorio nazionale e così pure all’estero, potendo contare su una oramai pluriennale esperienza anche a tale ultimo riguardo, nonché sulla perfetta conoscenza da parte di alcuni collaboratori di studio della lingua inglese e spagnola.

Lo Studio, stante la decennale esperienza in materia e la continua evoluzione normativa e giurisprudenziale, è disponibile a svolgere attività di formazione – a titolo gratuito e presso i clienti – in materia di diritto bancario, fallimentare e di procedimenti esecutivi.

Si segnala, infine, che Certiquality Srl ha certificato che lo studio ha attuato un sistema di gestione qualità conforme alla normativa UNI EN ISO 9001:2008.

 

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Sui diritti del convivente more uxorio nell’impresa familiare dell’altro convivente

Il principio dettato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 148/2024 è stato recepito dalle Sezione Unite della Cassazione, le quali successivamente sono state chiamate a pronunciarsi in merito al caso di una convivente di fatto che, dopo aver prestato la sua attività lavorativa presso l’impresa familiare dell’altro convivente, alla morte di questi vantava il diritto nei confronti degli eredi alla liquidazione della quota di partecipazione all’impresa.
La Cassazione, a Sezioni Unite, con ordinanza 4 maggio 2025, n. 11661, ha ritenuto illegittima l’esclusione del convivente di fatto dalla qualità di “familiare” di cui all’art. 230-bis, comma terzo, c.c., ritenendo pienamente esistente un’impresa familiare, ove la convivente abbia prestato un apporto lavorativo effettivo e continuativo.

Assegnazione della casa familiare in sede divorzile: ripartizione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria

Il diritto di assegnazione della casa familiare in sede divorzile trova il proprio fondamento nell’art. 337-sexies c.c., rubricato “Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza”, dal quale si evince che l’assegnazione determina in capo all’assegnatario la titolarità di un diritto personale di godimento e non già di un diritto reale. Ne consegue che, pur in assenza di un contratto di locazione, il rapporto che lega l’assegnatario dell’immobile con il proprietario può essere disciplinato in via analogica dalle norme in materia di locazione con particolare riferimento all’art. 1576 cod. civ..
In ragione di quanto sopra si può affermare che le spese di ordinaria manutenzione fanno campo alla persona del conduttore e quindi del soggetto assegnatario ai sensi dell’art.1609 c.c., mentre le spese straordinarie sono attribuite al locatore/ proprietario dell’immobile.

Sulla legittimità o meno dell’uso esclusivo di aree comuni condominiali

La Suprema Corte di Cassazione ha negato la possibilità ai privati di pattuire “un diritto reale di uso esclusivo” di un bene condominiale: ha ricordato che in ambito condominiale, il diritto di uso esclusivo su un bene condominiale, nato da una prassi notarile, radicatasi nel tempo, che consisteva per l’appunto nell’inserire all’interno del regolamento contrattuale una clausola che prevedesse la concessione ad una o più unità immobiliari collocate all’interno di un condominio, l’uso esclusivo di un’area che in realtà è comune (come ad es. il cortile) non è legittimo.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione mediante detta pattuizione si genera una figura di diritto reale non contemplata dalla legge che va di fatto a svuotare il contenuto essenziale del diritto di proprietà degli altri condomini sulla parte comune (es. cortile) e dunque a privare detti altri condomini del diritto reale di godimento che costituisce un aspetto intrinseco del diritto di proprietà/comproprietà.
La pattuizione di tale “uso esclusivo” potrebbe essere qualificata come un diritto di natura obbligatoria (fondato sulle pattuizioni contenute nel regolamento di condominio) e non un diritto reale purchè detta pattuizione, inserita nel regolamento contrattuale condominiale, sia stata autorizzata da tutti i condomini o detto regolamento condominiale contrattuale sia stato allegato ai singoli contratti di compravendita delle unità immobiliari o sia stato in essi richiamato.

Sulla possibilità di ancorare una tenda solare al balcone di pertinenza dell’unità immobiliare sovrastante.

Il proprietario di una abitazione sottostante ad altra avente il balcone aggettante in proprietà esclusiva, al fine di poter ancorare una tenda solare alla parte inferiore del balcone, deve essere munito di espressa e formale autorizzazione da parte del condominio intestatario del bene sovrastante, pena, in caso contrario, la assoluta illegittimità dell’ancoraggio

Il potere impositivo dei Consorzi di Bonifica (Regione Veneto)

Nel caso in cui un soggetto giuridico, non parte del contratto di Consorzio e non beneficiario delle opere di bonifica poste in essere dal Consorzio, violi una disposizione del “Regolamento per l’esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica”, tale violazione sarà debitamente contestata e la manutenzione delle opere spetterà al soggetto giuridico trasgressore.

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