Si pone la questione se il convivente more uxorio, il quale collabora attivamente all’impresa familiare di titolarità dell’altro convivente, ha diritto alla partecipazione agli utili e, nel caso di decesso del partner, alla liquidazione della quota come partecipe all’impresa stessa.

In materia di impresa familiare, la cui disciplina generale è contenuta nell’art. 230-bis del codice civile, la Legge n. 76/2016 (Legge Cirinnà) ha introdotto nel codice medesimo l’art. 230-ter, il quale attribuisce al convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa del partner convivente il diritto ad una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con gli stessi, nonché agli incrementi aziendali, commisurata al lavoro prestato.

La scelta della Legge Cirinnà di introdurre tale disposizione trova un primo fondamento nel concetto di famiglia che si è progressivamente evoluto nel corso del tempo: famiglia non solo più quella fondata sul matrimonio, ma anche quella formata da due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da un matrimonio o da un’unione civile. Di conseguenza, la legge n. 76/2016, sulla base di tale concetto di famiglia, ha voluto tutelare, seppur parzialmente, come si vedrà, il convivente more uxorio che presti stabilmente la propria attività lavorativa all’interno dell’impresa di titolarità dell’altro convivente.

La disposizione di cui all’art. 230-ter c.c. riserva un trattamento differente e meno tutelante per il convivente more uxorio rispetto al trattamento e alla tutela che l’art. 230-bis c.c. riserva al coniuge e all’unito civilmente. Infatti, l’art. 230-bis c.c. attribuisce a quest’ultimi non solo il diritto alla partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con gli stessi nonché agli incrementi dell’azienda, ma anche il diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e il diritto a partecipare all’assunzione delle decisioni inerenti l’impiego degli utili e degli incrementi, oltre che quelle riguardanti la gestione straordinaria dell’impresa, gli indirizzi produttivi e la cessazione dell’impresa stessa.

Questa disparità di trattamento tra il convivente more uxorio e il coniuge e l’unito civilmente è stata oggetto di interventi giurisprudenziali da parte delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, nonché della Corte Costituzionale.

In particolare, nel 2024 le Sezioni Unite della Cassazione richiedevano l’intervento della Corte Costituzionale, sollevando una questione di legittimità costituzionale della disciplina in materia di impresa familiare contenuta nel codice civile e in particolare del terzo comma dell’art. 230-bis, in quanto ritenuto violante degli artt. 2, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione, perché non comprendeva nel novero dei “familiari” il convivente more uxorio.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 148/2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-bis, terzo comma, del codice civile nella parte in cui non prevedeva come “familiare” il coniuge more uxorio e, conseguentemente, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-ter c.c., il quale riconosceva a quest’ultimo una tutela minore rispetto a quella riconosciuta al coniuge e all’unito civilmente. Secondo la Consulta, in una società profondamente mutata anche la giurisprudenza si è evoluta progressivamente nel tempo, riconoscendo le convivenze di fatto come una forma di famiglia equiparata alla famiglia fondata sul matrimonio. Pertanto, anche ai conviventi di fatto devono essere riconosciuti gli stessi diritti fondamentali che la legge riconosce ai coniugi o agli uniti civilmente, tra questi il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione, anche nel contesto di un’impresa famigliare. Di conseguenza, la Corte riconosceva al convivente di fatto, il quale prestava la propria attività lavorativa all’interno dell’impresa familiare dell’altro convivente, gli stessi diritti patrimoniali e partecipativi riconosciuti dall’art. 230-bis c.c. al coniuge e all’unito civilmente.

Il principio dettato dalla Corte Costituzionale è stato recepito dalle Sezione Unite della Cassazione, le quali successivamente sono state chiamate a pronunciarsi in merito al caso di una convivente di fatto che, dopo aver prestato la sua attività lavorativa presso l’impresa familiare dell’altro convivente, alla morte di questi vantava il diritto nei confronti degli eredi alla liquidazione della quota di partecipazione all’impresa.
La Cassazione, a Sezioni Unite, con ordinanza 4 maggio 2025, n. 11661, ha ritenuto illegittima l’esclusione del convivente di fatto dalla qualità di “familiare” di cui all’art. 230-bis, comma terzo, c.c., ritenendo pienamente esistente un’impresa familiare, ove la convivente abbia prestato un apporto lavorativo effettivo e continuativo.

A parere delle Sezioni Unite, il convivente deve essere tutelato al pari del coniuge, dell’unito civilmente, e dei parenti e affini dell’imprenditore, ritenendo che la tutela del lavoro prestato in ambito familiare non può dipendere solo dalla forma del legame affettivo tra i partner, ma deve fondarsi su parametri sostanziali, quali la stabilità della convivenza e l’effettività e continuità dell’attività lavorativa del convivente nell’impresa familiare.

In conclusione, il convivente di fatto è equiparato al coniuge e all’unito civilmente, ed ha gli stessi diritti patrimoniali e partecipativi di questi all’interno dell’impresa familiare, nella quale presta stabilmente e continuamente la propria attività, compreso il diritto alla liquidazione della quota di partecipazione nel caso di decesso del convivente titolare dell’impresa familiare.