Sui diritti del convivente more uxorio nell’impresa familiare dell’altro convivente

Si pone la questione se il convivente more uxorio, il quale collabora attivamente all’impresa familiare di titolarità dell’altro convivente, ha diritto alla partecipazione agli utili e, nel caso di decesso del partner, alla liquidazione della quota come partecipe all’impresa stessa.

In materia di impresa familiare, la cui disciplina generale è contenuta nell’art. 230-bis del codice civile, la Legge n. 76/2016 (Legge Cirinnà) ha introdotto nel codice medesimo l’art. 230-ter, il quale attribuisce al convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa del partner convivente il diritto ad una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con gli stessi, nonché agli incrementi aziendali, commisurata al lavoro prestato.

La scelta della Legge Cirinnà di introdurre tale disposizione trova un primo fondamento nel concetto di famiglia che si è progressivamente evoluto nel corso del tempo: famiglia non solo più quella fondata sul matrimonio, ma anche quella formata da due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da un matrimonio o da un’unione civile. Di conseguenza, la legge n. 76/2016, sulla base di tale concetto di famiglia, ha voluto tutelare, seppur parzialmente, come si vedrà, il convivente more uxorio che presti stabilmente la propria attività lavorativa all’interno dell’impresa di titolarità dell’altro convivente.

La disposizione di cui all’art. 230-ter c.c. riserva un trattamento differente e meno tutelante per il convivente more uxorio rispetto al trattamento e alla tutela che l’art. 230-bis c.c. riserva al coniuge e all’unito civilmente. Infatti, l’art. 230-bis c.c. attribuisce a quest’ultimi non solo il diritto alla partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con gli stessi nonché agli incrementi dell’azienda, ma anche il diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e il diritto a partecipare all’assunzione delle decisioni inerenti l’impiego degli utili e degli incrementi, oltre che quelle riguardanti la gestione straordinaria dell’impresa, gli indirizzi produttivi e la cessazione dell’impresa stessa.

Questa disparità di trattamento tra il convivente more uxorio e il coniuge e l’unito civilmente è stata oggetto di interventi giurisprudenziali da parte delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, nonché della Corte Costituzionale.

In particolare, nel 2024 le Sezioni Unite della Cassazione richiedevano l’intervento della Corte Costituzionale, sollevando una questione di legittimità costituzionale della disciplina in materia di impresa familiare contenuta nel codice civile e in particolare del terzo comma dell’art. 230-bis, in quanto ritenuto violante degli artt. 2, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione, perché non comprendeva nel novero dei “familiari” il convivente more uxorio.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 148/2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-bis, terzo comma, del codice civile nella parte in cui non prevedeva come “familiare” il coniuge more uxorio e, conseguentemente, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-ter c.c., il quale riconosceva a quest’ultimo una tutela minore rispetto a quella riconosciuta al coniuge e all’unito civilmente. Secondo la Consulta, in una società profondamente mutata anche la giurisprudenza si è evoluta progressivamente nel tempo, riconoscendo le convivenze di fatto come una forma di famiglia equiparata alla famiglia fondata sul matrimonio. Pertanto, anche ai conviventi di fatto devono essere riconosciuti gli stessi diritti fondamentali che la legge riconosce ai coniugi o agli uniti civilmente, tra questi il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione, anche nel contesto di un’impresa famigliare. Di conseguenza, la Corte riconosceva al convivente di fatto, il quale prestava la propria attività lavorativa all’interno dell’impresa familiare dell’altro convivente, gli stessi diritti patrimoniali e partecipativi riconosciuti dall’art. 230-bis c.c. al coniuge e all’unito civilmente.

Il principio dettato dalla Corte Costituzionale è stato recepito dalle Sezione Unite della Cassazione, le quali successivamente sono state chiamate a pronunciarsi in merito al caso di una convivente di fatto che, dopo aver prestato la sua attività lavorativa presso l’impresa familiare dell’altro convivente, alla morte di questi vantava il diritto nei confronti degli eredi alla liquidazione della quota di partecipazione all’impresa.
La Cassazione, a Sezioni Unite, con ordinanza 4 maggio 2025, n. 11661, ha ritenuto illegittima l’esclusione del convivente di fatto dalla qualità di “familiare” di cui all’art. 230-bis, comma terzo, c.c., ritenendo pienamente esistente un’impresa familiare, ove la convivente abbia prestato un apporto lavorativo effettivo e continuativo.

A parere delle Sezioni Unite, il convivente deve essere tutelato al pari del coniuge, dell’unito civilmente, e dei parenti e affini dell’imprenditore, ritenendo che la tutela del lavoro prestato in ambito familiare non può dipendere solo dalla forma del legame affettivo tra i partner, ma deve fondarsi su parametri sostanziali, quali la stabilità della convivenza e l’effettività e continuità dell’attività lavorativa del convivente nell’impresa familiare.

In conclusione, il convivente di fatto è equiparato al coniuge e all’unito civilmente, ed ha gli stessi diritti patrimoniali e partecipativi di questi all’interno dell’impresa familiare, nella quale presta stabilmente e continuamente la propria attività, compreso il diritto alla liquidazione della quota di partecipazione nel caso di decesso del convivente titolare dell’impresa familiare.

Assegnazione della casa familiare in sede divorzile: ripartizione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria

In merito all’individuazione della competenza delle spese di manutenzione – ordinarie e straordinarie – della casa coniugale oggetto di assegnazione in sede di divorzio, appare preliminarmente necessario soffermarsi sulla natura giuridica del diritto di assegnazione.

Il diritto di assegnazione trova il proprio fondamento nell’art. 337-sexies c.c., rubricato “Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza”, dal quale si evince che l’assegnazione determina in capo all’assegnatario la titolarità di un diritto personale di godimento e non già di un diritto reale, essendo i modi di costituzione di questi ultimi tassativamente ed espressamente previsti dalla legge. Ne consegue che, pur in assenza di un contratto di locazione, il rapporto che lega l’assegnatario dell’immobile con il proprietario può essere disciplinato in via analogica dalle norme in materia di locazione (Capo VI, Titolo III, Libro IV, Codice civile), con particolare riferimento all’art. 1576 cod. civ.

L’articolo 1576 cod. civ., rubricato “Mantenimento della casa in buono stato locativo”, stabilisce che «Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore». Tale disposizione deve essere letta in combinato disposto con l’art. 1575, n. 2, cod. civ., secondo il quale il locatore è tenuto a «2) mantenerla in istato da servire all’uso convenuto», ove la conservazione del bene è guardata con riferimento alla sua destinazione. La norma distingue le riparazioni in base alla natura del bene oggetto di intervento:

  • Per i beni immobili, le sole riparazioni di piccola manutenzione vengono poste a carico del conduttore.

Dall’analisi testuale di suddette disposizioni emerge che il locatore, e dunque, per analogia, il proprietario dell’immobile assegnato è chiamato ad eseguire le riparazioni necessarie, ossia quelle dirette ad eliminare i “guasti” della cosa locata e ogni sua alterazione materiale e funzionale che non consentirebbero al conduttore di godere della stessa secondo l’uso convenuto, trattandosi di fatti sopravvenuti che incidono sul godimento del bene, ivi compresi quelle derivanti da caso fortuito, o da forza maggiore, o da sopravvenute norme di legge, ancorché il loro costo si riveli sproporzionato rispetto alle utilità che ne consegue il conduttore.

Inoltre, tali disposizioni vanno coordinate con l’art. 1005 cod. civ., rubricato “Riparazioni straordinarie”, che individua in capo al proprietario l’onere di sostenere le spese di manutenzione straordinaria, necessarie ad assicurare la stabilità e la sicurezza strutturale dell’immobile. La norma, infatti, precisa che: «Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario. Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta.». L’elencazione ivi contenuta ha carattere meramente esemplificativo, non tassativo, e offre un’indicazione di massima delle opere qualificabili come straordinarie. Per stabilire se una riparazione non suscettibile di essere ricompresa nell’elenco debba essere considerata straordinaria ovvero ordinaria, occorre valutare la natura dell’intervento e le sue caratteristiche funzionali e strutturali: si ha, pertanto, riparazione straordinaria ogniqualvolta l’intervento comporti la sostituzione o il ripristino di entità preesistenti ma ormai inefficienti con altre pienamente funzionali (cfr. Cass. civ., Sez. III, 28/11/1998, n. 12085), e quando incida sulla struttura, sulla sostanza e sulla destinazione della cosa (cfr. Cass. civ., Sez. II, 06/11/2015, n. 22703).

Sul punto è opportuno segnalare un’autorevole sentenza della Cassazione civile (Sez. III, 10/12/2013, n. 27540, p. 2.5), la quale ha affermato espressamente che si configurano come straordinarie quelle «…opere che non si rendono prevedibilmente o normalmente necessarie in dipendenza del godimento normale della cosa nell’ambito dell’ordinaria durata del rapporto locatizio ovvero quelle di una certa urgenza ed entità, necessarie al fine di conservare o di restituire alla cosa la sua integrità ed efficienza».

Di contro, le riparazioni di piccola manutenzione, che fanno capo alla persona del conduttore (e quindi del soggetto assegnatario) e la cui disciplina è richiamata dall’art. 1609 cod. civ., rubricato “Piccole riparazioni a carico dell’inquilino”, sono  “quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso, e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito. Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate dagli usi locali» e si fondano, quindi,  non solo sull’entità economica della spesa di riparazione ma anche sulla attinenza che la riparazione ha con il godimento dell’immobile, sulla modalità di impiego, sui poteri di custodia del conduttore sulla cosa da riparare, e sulla normalità d’uso. La giurisprudenza ha, in proposito, chiarito che sono da considerarsi a carico del conduttore la spesa per la riparazione della rubinetteria, per gli impianti igienico-sanitari ed elettrici, ove il deterioramento derivi dall’utilizzo ordinario e non sia ricollegabile all’effetto della vetustà (cfr. Cass. civ., Sez. III, 18/06/1991, n. 6896). Di conseguenza, non rientrano nella categoria delle riparazioni ordinarie a carico del conduttore (e dell’assegnatario) le spese relative agli impianti interni – elettrico, idrico e termico – per l’erogazione dei servizi indispensabili al godimento dell’immobile (cfr. Cass. civ., Sez. III, 22/05/2014, n. 11353; Cass. civ., Sez. III, 14/03/2006, n. 5459).

Infine, la disciplina della ripartizione delle spese di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria deve essere letta in combinato disposto con l’art. 9 della legge sulle locazioni di immobili urbani (L. 27 luglio 1978, n. 392) che attribuisce al conduttore «… le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni», nonché con la tabellapubblicata il 15.03.2017 in allegato al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16.01.2017 – che fornisce indicazioni utili, ma non vincolanti, per la ripartizioni delle spese tra proprietario e inquilino nel corso della conduzione di un immobile concesso in locazione.

Dichiarata incostituzionale l’esclusione delle persone singole dall’adozione internazionale dei minori.

Comunicato del 21 marzo 2025 della Corte Costituzionale:

Anche le persone singole possono adottare minori stranieri in situazione di abbandono: e’ quanto si legge nella sentenza numero 33, depositata oggi, 21.03.2025, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 29-bis, comma 1, della legge numero 184 del 1983, nella parte in cui non include le persone singole fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all’estero. La Corte, chiamata a pronunciarsi sulla disciplina dell’adozione internazionale che non include le persone singole fra coloro che possono adottare, ha affermato che tale esclusione si pone in contrasto con gli articoli 2 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La disciplina dichiarata illegittima comprimeva, infatti, in modo sproporzionato l’interesse dell’aspirante genitore a rendersi disponibile rispetto a un istituto, qual è l’adozione, ispirato a un principio di solidarietà sociale a tutela del minore. L’interesse a divenire genitori, pur non attribuendo una pretesa a adottare, rientra nella libertà di autodeterminazione della persona e va tenuto in considerazione, insieme ai molteplici e primari interessi del minore, nel giudizio sulla non irragionevolezza e non sproporzione delle scelte operate dal legislatore. La Corte ha, dunque, rilevato che le persone singole sono in astratto idonee ad assicurare al minore in stato di abbandono un ambiente stabile e armonioso, fermo restando che spetta poi al giudice accertare in concreto l’idoneità affettiva dell’aspirante genitore e la sua capacità di educare, istruire e mantenere il minore. Tale accertamento può tenere conto anche della rete familiare di riferimento dell’aspirante genitore. Evidenziate le garanzie poste a tutela del minore, la Corte ha altresì osservato che, nell’attuale contesto giuridico-sociale caratterizzato da una significativa riduzione delle domande di adozione, il divieto assoluto imposto alle persone singole rischia di «riflettersi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso».