Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza riserva una significativa importanza agli accordi di ristrutturazione (artt. 57-63 CCII) recependo la normativa già esistente (art. 182 bis l.f.) e aggiungendo nuove tipologie. L’accordo di ristrutturazione dei debiti può assumere un contenuto assai vario dal punto di vista negoziale, potendo tradursi in un pactum de non petendo, in una remissione parziale del debito, in una costituzione di garanzia, in una concessione di nuova finanza; il contenuto dell’accordo potrebbe essere anche di natura meramente liquidatoria. L’accordo, dunque, attraverso la ristrutturazione dei debiti, può perseguire sia finalità di riequilibrio della situazione finanziaria, sia finalità esclusivamente liquidatorie.
Se il Legislatore lascia grande libertà circa il contenuto degli accordi, impone precisi e dettagliati obblighi in capo alle parti: la condotta deve essere improntata ai canoni di veridicità, trasparenza, celerità e i creditori hanno il dovere di collaborare lealmente con il debitore e gli organi della procedura. In ossequio al principio di trasparenza delle trattative l’accordo deve essere sempre accompagnato dal piano economico finanziario che ne consenta l’esecuzione.
È richiesto che il piano e gli accordi siano accompagnati dalla relazione di un professionista indipendente (c.d. attestazione) che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano. L’attestazione deve specificare che l’accordo ed il piano debbono essere in grado di soddisfare integralmente il pagamento dei creditori dissenzienti nel termine di 120 giorni dall’omologazione nel caso di crediti già scaduti o di 120 giorni dalla scadenza nel caso in cui tali crediti non siano scaduti alla data della medesima omologazione.
Nell’accordo di ristrutturazione “ordinario” è necessario che i creditori aderenti rappresentino almeno il 60% dell’esposizione debitoria complessiva; i creditori dissenzienti dovranno essere pagati nel termine di 120 giorni di cui sopra.
Dunque la disciplina prevede una fase stragiudiziale in cui l’imprenditore deve acquisire il consenso di almeno il 60% del ceto creditorio per la conclusione di un accordo “ordinario” per la ristrutturazione dei debiti ed una fase giudiziale rappresentata dall’obbligo conclusivo di omologazione da parte del Tribunale a seguito del deposito della domanda di accordo. Gli effetti dell’accordo di ristrutturazione si estendono ai soci illimitatamente responsabili, ad eccezione del caso in cui questi abbiano prestato garanzia (es. fideiussione).