La liberazione dai debiti del consumatore secondo il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Il Codice della crisi d’impresa (CCD) definisce il sovraindebitamento come «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative […] e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza» (art. 2 d.lgs. 14/2019, in seguito ccii).

La ristrutturazione dei debiti è una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento a carattere volontario, alla quale possono accedere solo i consumatori, basata su una proposta di soddisfacimento dei crediti formulata dal debitore, che viene rimessa alla valutazione del Tribunale. Essa consente, come le altre procedure di sovraindebitamento, al debitore di ottenere, entro determinati limiti, l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti pregressi.

La proposta del debitore non è sottoposta alla votazione dei creditori, ma solo alla valutazione e al controllo del Tribunale.

Dunque, il consumatore potrà ristrutturare i propri debiti attraverso una proposta priva di vincoli, ma con l’unico obiettivo di soddisfare, anche parzialmente, i creditori. È ammessa la differenziazione dei medesimi in classi, prevedendo il soddisfacimento parziale (falcidia) e differenziato.

Sarà quindi possibile prevedere la liquidazione dei beni che compongono il patrimonio, la disponibilità di eventuale liquidità o la quota dei redditi che sopravanza alle esigenze di mantenimento del debitore e della propria famiglia, oltre a eventuali risorse messe a disposizione da terzi.

La procedura consentirà, in determinate situazioni, di salvaguardare parte del patrimonio del consumatore, il quale proseguirà la propria vita senza il carico dei debiti, da cui viene liberato.

Il piano deve essere presentato con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi (OCC) ed il procedimento di ristrutturazione dei debiti si svolge dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica.

È necessario che il consumatore fornisca un quadro chiaro del suo patrimonio, considerando sia l’attivo che il passivo; alla proposta di piano di ristrutturazione deve essere allegata una relazione dell’organismo di composizione della crisi contenente:

  1. a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
  2. b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  3. c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

La legge richiede che il debitore sia meritevole, ovvero non abbia determinato il sovraindebitamento per colpa grave o dolo.

L’omologazione del piano non necessita dell’approvazione dei creditori che hanno però facoltà di presentare osservazioni all’OCC.

Se il giudice ritiene il piano giuridicamente ammissibile e fattibile, risolta ogni eventuale contestazione, provvede ad omologare il piano con sentenza e a dichiarare chiusa la procedura.

Segue la fase esecutiva sottoposta al controllo dell’OCC.

Uso del telefono cellulare alla guida; è legittima la multa inflitta anche senza telefonare

È possibile impugnare una multa per uso del telefono alla guida quando questo, non utilizzato, è stato semplicemente visto nelle mani del conducente durante la marcia?

Per rispondere alla domanda occorre prendere le mosse dalla disciplina dettata dal codice della strada e, più precisamente, dall’art. 173 laddove al secondo comma prevede che: “E’ vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici (es: smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante) ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia. È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani”.

La norma richiamata, al fine di garantire la massima attenzione dell’automobilista durante la guida ed il pieno controllo del veicolo, vieta quindi ogni utilizzo di apparecchi tecnologici che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante.

Ne deriva che, indipendentemente dall’uso che se ne dovesse fare, essere colti con il telefono in mano durante la marcia legittima il pubblico ufficiale ad irrogare la sanzione.

Vale la pena precisare che per “far uso durane la marcia”, si intende non solo il momento in cui il veicolo è in movimento ma anche la situazione di “arresto” dovuta ad esigenze della circolazione, come per esempio l’attesa ad un incrocio semaforico (conferma ciò la Sent. Cass. 23331/2020 secondo cui “Il divieto, posto dall’art. 173, comma 2, cod. strada, di fare uso di apparecchi radiotelefonici durante la marcia permane nel caso di arresto del veicolo dovuto – come nell’ipotesi di impegno di un incrocio, in attesa del passaggio delle vetture con precedenza e con obbligo di sgomberare l’area nel più breve tempo possibile – ad esigenze della circolazione, risiedendo la “ratio” di tale prescrizione nella necessità di impedire comportamenti in grado di provocare una situazione di pericolosità nella circolazione stradale, inducendo il guidatore a distrarsi ed a non consentire di avere, con certezza, il completo controllo del veicolo in movimento”).

Assodata la portata ed il contenuto precettivo della norma del CdS, ci si interroga ora su come fare per eventualmente vincere la parola del Vigile Urbano, del Poliziotto o di qualsiasi altro Pubblico Ufficiale a ciò abilitato, qualora si affermi che la contestazione della multa sia originata da un’erronea valutazione/percezione della situazione fattuale esistente al momento della presunta violazione delle norme del Codice (ciò può accadere ad esempio se si sostiene che, nel momento in cui si è stati visti dal Vigile, si aveva tra le mani la custodia degli occhiali anziché lo smartphone).

Premesso che nel nostro ordinamento la parola del Pubblico Ufficiale gode di una fede privilegiata accordata direttamente dalla legge all’atto pubblico (ossia l’atto redatto da un Pubblico Ufficiale, come può essere il Vigile Urbano), che fa piena prova fino a querela di falso dei fatti che il P.U. attesta essere avvenuti in sua presenza, al fine di poter compiutamente contestare i fatti riportati nel verbale della multa sarà necessario – oltre ad impugnare la multa con ricorso al giudice di pace nei 30 giorni successivi alla notifica/contestazione – dar ulteriormente corso al procedimento di querela di falso.

Il procedimento di querela di falso è per l’appunto l’unico procedimento utilizzabile al fine di dimostrare che le affermazioni riportate dal Pubblico Ufficiale nel verbale di contestazione sono false.

Ai sensi dell’art. 221 c.p.c. la querela dovrò contenere, a pena di nullità, l’indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e dovrà essere proposta personalmente o a mezzo di procuratore speciale; in tale procedimento, per vincere la parola del P.U., si potrà utilizzare qualsiasi mezzo di prova.

In ordine alla necessaria attivazione del procedimento di querela di falso si riporta un estratto della recente sentenza Cass. 10870/2018, secondo cui: “Per contestare l’efficacia probatoria del verbale, l’unico rimedio era la querela di falso, che consente di verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale ed ogni questione attinente l’alterazione del verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali”.