Dimissioni per giusta causa a seguito dell’avvio di un procedimento disciplinare: sono legittime?
In materia di dimissioni del lavoratore dipendente, una particolare attenzione richiede il caso in cui il lavoratore rassegni le dimissioni sulla base di una cosiddetta giusta causa.
Le dimissioni per giusta causa si configurano in presenza di atti di particolare gravità tenuti dal datore di lavoro, a seguito dei quali non è possibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, in quanto viene meno il rapporto fiduciario tra il lavoratore e il datore di lavoro (art. 2119 c.c.).
La giusta causa delle dimissioni, secondo la giurisprudenza, può consistere nel mancato pagamento della retribuzione dovuta, nel mancato versamento dei contributi previdenziali, nell’aver subito molestie sessuali sul luogo di lavoro, nel mobbing (Cass. civ., sentenza n.143/2000), nell’improvviso e ingiustificato trasferimento del lavoratore in altra sede (Cass. civ., sentenza n. 1074/1999), nella richiesta o pretesa di prestazioni illecite oppure in un demansionamento (Cass. civ., sentenza n. 811/2021).
Laddove sussista una delle summenzionate cause giustificative delle dimissioni, il lavoratore può interrompere immediatamente il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza dare alcun preavviso, con l’effetto che questi diviene titolare di una moltitudine di diritti, tra cui, in particolare, quello alla indennità sostitutiva del preavviso consistente in un indennizzo equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. L’indennità sostitutiva del preavviso, di cui all’art. 2118 c.c., si deve calcolare computando ogni compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto viene corrisposto a titolo di rimborso spese (art. 2121, comma 1, c.c.); inoltre, tale indennità non incide nella base di computo del TFR (Cass. civ., sentenza 19 gennaio 2023, n. 1581), in quanto essa non è dipendente dal rapporto di lavoro, ma si riferisce a un periodo non lavorato, una volta avvenuta la cessazione del detto rapporto (cfr. Cass. civ., sent. 29 novembre 2012, n. 21270).
Qualora il datore di lavoro negasse l’esistenza di una giusta causa, alla base del recesso del lavoratore, e si rifiutasse di versare l’indennità sostitutiva del preavviso, il lavoratore potrebbe agire in giudizio per chiedere l’accertamento della giusta causa delle dimissioni, nonché per vedersi riconosciuto il diritto a percepire tale indennità, oltre che per la restituzione dell’importo eventualmente trattenuto a titolo di mancato preavviso.
Un caso particolare ha ad oggetto il recesso per giusta causa del lavoratore a seguito del mero avvio di un procedimento disciplinare per fatti accaduti esternamente rispetto all’ambito lavorativo: Tizio, a seguito dell’avvio di un procedimento disciplinare da parte dell’azienda nei suoi confronti, rassegna le dimissioni per giusta causa, venuto meno il rapporto fiduciario; l’azienda, preso atto delle dimissioni e del mancato preavviso, trattiene l’indennità di mancato preavviso, ritenendo che le dimissioni del lavoratore siano “volontarie”; Tizio, vedendosi trattenere l’indennità di mancato preavviso, intende agire in giudizio per ottenerne la restituzione.
In questo caso, al lavoratore non si consiglia di agire in via giudiziale per il recupero della summenzionata indennità: il mero avvio di un procedimento disciplinare da parte dell’azienda datrice di lavoro, infatti, non costituisce giusta causa delle dimissioni, in quanto il lavoratore, in tale eventualità, deve spiegare le ragioni del proprio comportamento, oggetto del suindicato procedimento avviato, nelle sedi opportune ovvero impugnando la irrogata misura disciplinare.