Con sentenza n. 707/2022 pubblicata il 22.4.2022, il Tribunale di Vicenza ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo radicata dai fideiussori ingiunti, i quali hanno contestato la nullità per contrarietà alla normativa antitrust della fideiussione specifica rilasciata nell’interesse debitore principale.

Il Tribunale ha ritenuto che la nota giurisprudenza in tema di nullità parziale della fideiussione omnibus non sia applicabile sic et simpliciter alla fideiussione specifica, rilasciata a garanzia del singolo finanziamento.

In particolare, in parte motiva della sentenza si legge che “8.1 non può essere anzitutto dichiarata la nullità delle fideiussioni sottoscritte per conformità al modello ABI. L’eccezione è infatti infondata in quanto, come ritenuto dalla giurisprudenza di merito prevalente, il valore di prova privilegiata del provvedimento n. 55/2005 adottato dalla Banca d’Italia nei giudizi di cui sia invocata la nullità derivata delle clausole riproducenti lo schema ABI (cfr. ex multis Cass. SSUU 41994/2021) si applica soltanto alle fideiussioni omnibus e non a quelle specifiche, per le quali non vi è prova che sia stata conclusa un’intesa anticoncorrenziale, dovendo all’uopo gli attori sia dimostrare la sussistenza di un accordo distorsivo della concorrenza all’epoca della sottoscrizione di tale tipologia di fideiussioni sia il suo recepimento nei contratti stipulati a valle dalle parti. Essendosi invece gli opponenti limitati a richiamare la giurisprudenza in materia di fideiussioni omnibus senza fornire tale prova, l’eccezione di decadenza della garanzia va rigettata. Attesa infatti la legittimità della deroga al termine di cui all’art. 1957 c.c. sottoscritta dagli opponenti (doc. 7 fideiussioni) l’azione nei loro confronti risulta tempestiva.

Il fideiussore è, dunque, onerato della prova dell’intesa anticoncorrenziale, nei termini sopra esposti.