Il Codice della crisi d’impresa (CCD) definisce il sovraindebitamento come «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative […] e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza» (art. 2 d.lgs. 14/2019, in seguito ccii).
La ristrutturazione dei debiti è una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento a carattere volontario, alla quale possono accedere solo i consumatori, basata su una proposta di soddisfacimento dei crediti formulata dal debitore, che viene rimessa alla valutazione del Tribunale. Essa consente, come le altre procedure di sovraindebitamento, al debitore di ottenere, entro determinati limiti, l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti pregressi.
La proposta del debitore non è sottoposta alla votazione dei creditori, ma solo alla valutazione e al controllo del Tribunale.
Dunque, il consumatore potrà ristrutturare i propri debiti attraverso una proposta priva di vincoli, ma con l’unico obiettivo di soddisfare, anche parzialmente, i creditori. È ammessa la differenziazione dei medesimi in classi, prevedendo il soddisfacimento parziale (falcidia) e differenziato.
Sarà quindi possibile prevedere la liquidazione dei beni che compongono il patrimonio, la disponibilità di eventuale liquidità o la quota dei redditi che sopravanza alle esigenze di mantenimento del debitore e della propria famiglia, oltre a eventuali risorse messe a disposizione da terzi.
La procedura consentirà, in determinate situazioni, di salvaguardare parte del patrimonio del consumatore, il quale proseguirà la propria vita senza il carico dei debiti, da cui viene liberato.
Il piano deve essere presentato con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi (OCC) ed il procedimento di ristrutturazione dei debiti si svolge dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica.
È necessario che il consumatore fornisca un quadro chiaro del suo patrimonio, considerando sia l’attivo che il passivo; alla proposta di piano di ristrutturazione deve essere allegata una relazione dell’organismo di composizione della crisi contenente:
- a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
- b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.
La legge richiede che il debitore sia meritevole, ovvero non abbia determinato il sovraindebitamento per colpa grave o dolo.
L’omologazione del piano non necessita dell’approvazione dei creditori che hanno però facoltà di presentare osservazioni all’OCC.
Se il giudice ritiene il piano giuridicamente ammissibile e fattibile, risolta ogni eventuale contestazione, provvede ad omologare il piano con sentenza e a dichiarare chiusa la procedura.
Segue la fase esecutiva sottoposta al controllo dell’OCC.