da zxc_jkl_w12 | 8 Ottobre 2026 | recupero crediti procedure esecutive
La NASpI, ossia l’acronimo di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, rappresenta la principale misura di sostegno al reddito per i lavoratori che perdono involontariamente il lavoro in Italia. In particolare, è un’indennità mensile di disoccupazione, istituita dal D.Lgs. 22/2015, erogata dall’INPS, che garantisce un sostegno economico ai lavoratori subordinati che si trovano senza impiego per cause indipendenti dalla loro volontà. Questo strumento è pensato per offrire una tutela temporanea, favorendo il reinserimento nel mondo del lavoro tramite politiche attive e formazione.
La NASpI si attiva solo in caso di:
- Licenziamento (individuale o collettivo),
- Scadenza naturale del contratto a termine,
- Dimissioni per giusta causa (mancato pagamento, molestie, mobbing),
- Dimissioni durante maternità/paternità.
Tuttavia, il nodo centrale riguarda la possibilità per i creditori di rivalersi su queste somme. Secondo la circolare n.130 del 2025 “Chiarimenti in materia di pignorabilità e trattenute sulle prestazioni previdenziali non pensionistiche in corso di pagamento” emessa dall’INPS, il pignoramento NASpI e degli altri trattamenti sostitutivi dello stipendio è ammesso, purché entro confini precisi. La legge prevede, infatti, dei limiti alla pignorabilità di dette somme al fine di proteggere chi percepisce queste indennità, così da garantire un sostegno minimo al lavoratore e, dunque, di avere, attraverso una retribuzione congrua, un’esistenza libera e dignitosa (cfr., in particolare, Corte Cost., sentenze n. 20 del 28 marzo 1968 e n. 248 del 3 dicembre 2015).
Le norme sui limiti alla pignorabilità delle retribuzioni e degli emolumenti ad essa assimilati, di cui all’art. 545 c.p.c., trovano applicazione per le prestazioni previdenziali sostitutive della retribuzione nei limiti del c.d. “minimo vitale”, ossia di un importo non suscettibile di pignoramento che punta a tutelare le esigenze primarie della persona in assenza di lavoro.
Nel caso di pignoramento presso terzi, solo la quota eccedente la soglia stabilita come “minimo vitale”, che è pari al doppio dell’assegno sociale – ovvero € 1.000,00= – può essere oggetto di esecuzione nella misura di un quinto. La ragione di suddetto limite risiede nella disciplina di cui all’art. 38 co.2 Cost., il quale dispone che i lavoratori hanno diritto a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Si applicano regole diverse quando il pignoramento della NASpI avviene successivamente al versamento su conto corrente bancario o postale intestato al debitore: in tale ipotesi, l’art. 545 c.p.c. stabilisce che sia pignorabile solo l’importo che eccede il triplo dell’assegno sociale.
Infine, nel caso in cui i debiti contratti riguardano tributi fiscali gestiti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la normativa prevede limiti progressivi a seconda dell’ammontare dell’importo erogato. Le soglie sono:
- Un decimo della somma pignorabile per importi fino a Euro 2.500,
- Un settimo della somma pignorabile per importi fino a Euro 5.000,
- Un quinto della somma pignorabile per importi superiori a Euro 5.000.
da zxc_jkl_w12 | 28 Luglio 2026 | recupero crediti procedure esecutive
Il fermo amministrativo è una misura cautelare imposta dalla Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate – Riscossione), nasce con lo scopo di tutelare il credito pubblico e colpisce beni mobili registrati, in primis veicoli a motore, impedendo al destinatario del provvedimento l’utilizzo degli stessi.
Tale strumento non deve essere confuso con l’atto di pignoramento, in quanto si identifica in una “cautela” volta ad evitare che il bene possa deperire o distruggersi in attesa che il creditore lo sottoponga – con successivo atto – ad azione esecutiva.
L’atto prodromico al fermo amministrativo è la cartella di pagamento che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione invia ai contribuenti al fine di recuperare i crediti vantati dagli enti impositori non “spontaneamente” onorati.
Decorso il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione di detta cartella, l’ente impositore procede alla intimazione di un preavviso di fermo, con il quale l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ingiunge al debitore di provvedere al pagamento entro un ulteriore termine di trenta (30) giorni, in mancanza del quale si riserva di iscrivere il fermo nei Pubblici Registri (p. es. PRA).
Gli effetti derivanti dal fermo amministrativo sono molteplici:
- divieto di circolazione su strada pubblica;
- divieto di vendita o rottamazione;
- obbligo di custodia in area privata.
In caso di circolazione del mezzo, in violazione del fermo, è prevista una sanzione pecuniaria e la confisca ai sensi dell’art. 213 co.8 D.lgs. 285/1992; quanto in oggetto, peraltro, concretizza anche un illecito di natura penale.
Tuttavia, il fermo amministrativo non può essere eseguito su tutti i veicoli in ragione della peculiare destinazione d’uso di alcuni di essi, comprovata da idonea documentazione; ne sono, infatti, esentati i veicoli destinati ad uso pubblico o di emergenza, i mezzi utilizzati per la mobilità di persone con disabilità riconosciute e, infine, i veicoli strumentali all’attività di impresa o della professione.
Con particolare riguardo a quest’ultima fattispecie, si è consolidata una giurisprudenza che sostiene che il fermo amministrativo del bene mobile registrato non deve in alcun modo pregiudicare lo svolgimento dell’attività lavorativa del contribuente; qualora risulti essere unico mezzo strumentale ed indispensabile per il regolare svolgimento dell’attività, l’eventuale fermo dovrebbe considerarsi illegittimo.
In particolar modo, la Corte di Giustizia Tributaria sez. III, con sentenza n.163 del 2023 si sofferma ad analizzare la “strumentalità” del veicolo, al fine di meglio comprenderne i suoi effetti e, dunque, il pregiudizio che ne possa derivare dall’iscrizione del fermo amministrativo: la strumentalità di un bene deve essere limitata ai soli casi in cui dallo stesso «dipendano i ricavi caratteristici dell’impresa», o meglio, è necessario che da esso soltanto «ricorra l’effettiva inerenza all’esercizio dell’impresa».
Per sottrarsi al fermo, il mezzo deve far parte del complesso di beni e strumenti necessari a condurre l’attività stessa (Comm. Trib. Reg. L’Aquila, Sez. VII, 01/10/2019, n.810), in mancanza dei quali si verificherebbe un arresto dell’attività lavorativa.
La discriminante viene individuata nella indispensabilità del bene per l’esercizio dell’impresa o della professione ovvero nella circostanza che l’attività, senza quel mezzo, non possa essere esercitata: è proprio tale caratteristica che distingue i beni strumentali a uso esclusivo da quelli a uso promiscuo che, pur essendo strumentali all’attività (generica) d’impresa, non sono indispensabili per il suo esercizio.
da zxc_jkl_w12 | 2 Maggio 2026 | diritto del consumatore
Il Codice della crisi d’impresa (CCD) definisce il sovraindebitamento come «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative […] e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza» (art. 2 d.lgs. 14/2019, in seguito ccii).
La ristrutturazione dei debiti è una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento a carattere volontario, alla quale possono accedere solo i consumatori, basata su una proposta di soddisfacimento dei crediti formulata dal debitore, che viene rimessa alla valutazione del Tribunale. Essa consente, come le altre procedure di sovraindebitamento, al debitore di ottenere, entro determinati limiti, l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti pregressi.
La proposta del debitore non è sottoposta alla votazione dei creditori, ma solo alla valutazione e al controllo del Tribunale.
Dunque, il consumatore potrà ristrutturare i propri debiti attraverso una proposta priva di vincoli, ma con l’unico obiettivo di soddisfare, anche parzialmente, i creditori. È ammessa la differenziazione dei medesimi in classi, prevedendo il soddisfacimento parziale (falcidia) e differenziato.
Sarà quindi possibile prevedere la liquidazione dei beni che compongono il patrimonio, la disponibilità di eventuale liquidità o la quota dei redditi che sopravanza alle esigenze di mantenimento del debitore e della propria famiglia, oltre a eventuali risorse messe a disposizione da terzi.
La procedura consentirà, in determinate situazioni, di salvaguardare parte del patrimonio del consumatore, il quale proseguirà la propria vita senza il carico dei debiti, da cui viene liberato.
Il piano deve essere presentato con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi (OCC) ed il procedimento di ristrutturazione dei debiti si svolge dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica.
È necessario che il consumatore fornisca un quadro chiaro del suo patrimonio, considerando sia l’attivo che il passivo; alla proposta di piano di ristrutturazione deve essere allegata una relazione dell’organismo di composizione della crisi contenente:
- a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
- b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.
La legge richiede che il debitore sia meritevole, ovvero non abbia determinato il sovraindebitamento per colpa grave o dolo.
L’omologazione del piano non necessita dell’approvazione dei creditori che hanno però facoltà di presentare osservazioni all’OCC.
Se il giudice ritiene il piano giuridicamente ammissibile e fattibile, risolta ogni eventuale contestazione, provvede ad omologare il piano con sentenza e a dichiarare chiusa la procedura.
Segue la fase esecutiva sottoposta al controllo dell’OCC.
da zxc_jkl_w12 | 23 Marzo 2026 | diritto di famiglia
Si pone la questione se il convivente more uxorio, il quale collabora attivamente all’impresa familiare di titolarità dell’altro convivente, ha diritto alla partecipazione agli utili e, nel caso di decesso del partner, alla liquidazione della quota come partecipe all’impresa stessa.
In materia di impresa familiare, la cui disciplina generale è contenuta nell’art. 230-bis del codice civile, la Legge n. 76/2016 (Legge Cirinnà) ha introdotto nel codice medesimo l’art. 230-ter, il quale attribuisce al convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa del partner convivente il diritto ad una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con gli stessi, nonché agli incrementi aziendali, commisurata al lavoro prestato.
La scelta della Legge Cirinnà di introdurre tale disposizione trova un primo fondamento nel concetto di famiglia che si è progressivamente evoluto nel corso del tempo: famiglia non solo più quella fondata sul matrimonio, ma anche quella formata da due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da un matrimonio o da un’unione civile. Di conseguenza, la legge n. 76/2016, sulla base di tale concetto di famiglia, ha voluto tutelare, seppur parzialmente, come si vedrà, il convivente more uxorio che presti stabilmente la propria attività lavorativa all’interno dell’impresa di titolarità dell’altro convivente.
La disposizione di cui all’art. 230-ter c.c. riserva un trattamento differente e meno tutelante per il convivente more uxorio rispetto al trattamento e alla tutela che l’art. 230-bis c.c. riserva al coniuge e all’unito civilmente. Infatti, l’art. 230-bis c.c. attribuisce a quest’ultimi non solo il diritto alla partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con gli stessi nonché agli incrementi dell’azienda, ma anche il diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e il diritto a partecipare all’assunzione delle decisioni inerenti l’impiego degli utili e degli incrementi, oltre che quelle riguardanti la gestione straordinaria dell’impresa, gli indirizzi produttivi e la cessazione dell’impresa stessa.
Questa disparità di trattamento tra il convivente more uxorio e il coniuge e l’unito civilmente è stata oggetto di interventi giurisprudenziali da parte delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, nonché della Corte Costituzionale.
In particolare, nel 2024 le Sezioni Unite della Cassazione richiedevano l’intervento della Corte Costituzionale, sollevando una questione di legittimità costituzionale della disciplina in materia di impresa familiare contenuta nel codice civile e in particolare del terzo comma dell’art. 230-bis, in quanto ritenuto violante degli artt. 2, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione, perché non comprendeva nel novero dei “familiari” il convivente more uxorio.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 148/2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-bis, terzo comma, del codice civile nella parte in cui non prevedeva come “familiare” il coniuge more uxorio e, conseguentemente, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-ter c.c., il quale riconosceva a quest’ultimo una tutela minore rispetto a quella riconosciuta al coniuge e all’unito civilmente. Secondo la Consulta, in una società profondamente mutata anche la giurisprudenza si è evoluta progressivamente nel tempo, riconoscendo le convivenze di fatto come una forma di famiglia equiparata alla famiglia fondata sul matrimonio. Pertanto, anche ai conviventi di fatto devono essere riconosciuti gli stessi diritti fondamentali che la legge riconosce ai coniugi o agli uniti civilmente, tra questi il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione, anche nel contesto di un’impresa famigliare. Di conseguenza, la Corte riconosceva al convivente di fatto, il quale prestava la propria attività lavorativa all’interno dell’impresa familiare dell’altro convivente, gli stessi diritti patrimoniali e partecipativi riconosciuti dall’art. 230-bis c.c. al coniuge e all’unito civilmente.
Il principio dettato dalla Corte Costituzionale è stato recepito dalle Sezione Unite della Cassazione, le quali successivamente sono state chiamate a pronunciarsi in merito al caso di una convivente di fatto che, dopo aver prestato la sua attività lavorativa presso l’impresa familiare dell’altro convivente, alla morte di questi vantava il diritto nei confronti degli eredi alla liquidazione della quota di partecipazione all’impresa.
La Cassazione, a Sezioni Unite, con ordinanza 4 maggio 2025, n. 11661, ha ritenuto illegittima l’esclusione del convivente di fatto dalla qualità di “familiare” di cui all’art. 230-bis, comma terzo, c.c., ritenendo pienamente esistente un’impresa familiare, ove la convivente abbia prestato un apporto lavorativo effettivo e continuativo.
A parere delle Sezioni Unite, il convivente deve essere tutelato al pari del coniuge, dell’unito civilmente, e dei parenti e affini dell’imprenditore, ritenendo che la tutela del lavoro prestato in ambito familiare non può dipendere solo dalla forma del legame affettivo tra i partner, ma deve fondarsi su parametri sostanziali, quali la stabilità della convivenza e l’effettività e continuità dell’attività lavorativa del convivente nell’impresa familiare.
In conclusione, il convivente di fatto è equiparato al coniuge e all’unito civilmente, ed ha gli stessi diritti patrimoniali e partecipativi di questi all’interno dell’impresa familiare, nella quale presta stabilmente e continuamente la propria attività, compreso il diritto alla liquidazione della quota di partecipazione nel caso di decesso del convivente titolare dell’impresa familiare.
da zxc_jkl_w12 | 12 Novembre 2025 | diritto di famiglia
In merito all’individuazione della competenza delle spese di manutenzione – ordinarie e straordinarie – della casa coniugale oggetto di assegnazione in sede di divorzio, appare preliminarmente necessario soffermarsi sulla natura giuridica del diritto di assegnazione.
Il diritto di assegnazione trova il proprio fondamento nell’art. 337-sexies c.c., rubricato “Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza”, dal quale si evince che l’assegnazione determina in capo all’assegnatario la titolarità di un diritto personale di godimento e non già di un diritto reale, essendo i modi di costituzione di questi ultimi tassativamente ed espressamente previsti dalla legge. Ne consegue che, pur in assenza di un contratto di locazione, il rapporto che lega l’assegnatario dell’immobile con il proprietario può essere disciplinato in via analogica dalle norme in materia di locazione (Capo VI, Titolo III, Libro IV, Codice civile), con particolare riferimento all’art. 1576 cod. civ.
L’articolo 1576 cod. civ., rubricato “Mantenimento della casa in buono stato locativo”, stabilisce che «Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore». Tale disposizione deve essere letta in combinato disposto con l’art. 1575, n. 2, cod. civ., secondo il quale il locatore è tenuto a «2) mantenerla in istato da servire all’uso convenuto», ove la conservazione del bene è guardata con riferimento alla sua destinazione. La norma distingue le riparazioni in base alla natura del bene oggetto di intervento:
- Per i beni immobili, le sole riparazioni di piccola manutenzione vengono poste a carico del conduttore.
Dall’analisi testuale di suddette disposizioni emerge che il locatore, e dunque, per analogia, il proprietario dell’immobile assegnato è chiamato ad eseguire le riparazioni necessarie, ossia quelle dirette ad eliminare i “guasti” della cosa locata e ogni sua alterazione materiale e funzionale che non consentirebbero al conduttore di godere della stessa secondo l’uso convenuto, trattandosi di fatti sopravvenuti che incidono sul godimento del bene, ivi compresi quelle derivanti da caso fortuito, o da forza maggiore, o da sopravvenute norme di legge, ancorché il loro costo si riveli sproporzionato rispetto alle utilità che ne consegue il conduttore.
Inoltre, tali disposizioni vanno coordinate con l’art. 1005 cod. civ., rubricato “Riparazioni straordinarie”, che individua in capo al proprietario l’onere di sostenere le spese di manutenzione straordinaria, necessarie ad assicurare la stabilità e la sicurezza strutturale dell’immobile. La norma, infatti, precisa che: «Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario. Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta.». L’elencazione ivi contenuta ha carattere meramente esemplificativo, non tassativo, e offre un’indicazione di massima delle opere qualificabili come straordinarie. Per stabilire se una riparazione non suscettibile di essere ricompresa nell’elenco debba essere considerata straordinaria ovvero ordinaria, occorre valutare la natura dell’intervento e le sue caratteristiche funzionali e strutturali: si ha, pertanto, riparazione straordinaria ogniqualvolta l’intervento comporti la sostituzione o il ripristino di entità preesistenti ma ormai inefficienti con altre pienamente funzionali (cfr. Cass. civ., Sez. III, 28/11/1998, n. 12085), e quando incida sulla struttura, sulla sostanza e sulla destinazione della cosa (cfr. Cass. civ., Sez. II, 06/11/2015, n. 22703).
Sul punto è opportuno segnalare un’autorevole sentenza della Cassazione civile (Sez. III, 10/12/2013, n. 27540, p. 2.5), la quale ha affermato espressamente che si configurano come straordinarie quelle «…opere che non si rendono prevedibilmente o normalmente necessarie in dipendenza del godimento normale della cosa nell’ambito dell’ordinaria durata del rapporto locatizio ovvero quelle di una certa urgenza ed entità, necessarie al fine di conservare o di restituire alla cosa la sua integrità ed efficienza».
Di contro, le riparazioni di piccola manutenzione, che fanno capo alla persona del conduttore (e quindi del soggetto assegnatario) e la cui disciplina è richiamata dall’art. 1609 cod. civ., rubricato “Piccole riparazioni a carico dell’inquilino”, sono “quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso, e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito. Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate dagli usi locali» e si fondano, quindi, non solo sull’entità economica della spesa di riparazione ma anche sulla attinenza che la riparazione ha con il godimento dell’immobile, sulla modalità di impiego, sui poteri di custodia del conduttore sulla cosa da riparare, e sulla normalità d’uso. La giurisprudenza ha, in proposito, chiarito che sono da considerarsi a carico del conduttore la spesa per la riparazione della rubinetteria, per gli impianti igienico-sanitari ed elettrici, ove il deterioramento derivi dall’utilizzo ordinario e non sia ricollegabile all’effetto della vetustà (cfr. Cass. civ., Sez. III, 18/06/1991, n. 6896). Di conseguenza, non rientrano nella categoria delle riparazioni ordinarie a carico del conduttore (e dell’assegnatario) le spese relative agli impianti interni – elettrico, idrico e termico – per l’erogazione dei servizi indispensabili al godimento dell’immobile (cfr. Cass. civ., Sez. III, 22/05/2014, n. 11353; Cass. civ., Sez. III, 14/03/2006, n. 5459).
Infine, la disciplina della ripartizione delle spese di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria deve essere letta in combinato disposto con l’art. 9 della legge sulle locazioni di immobili urbani (L. 27 luglio 1978, n. 392) che attribuisce al conduttore «… le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni», nonché con la tabella – pubblicata il 15.03.2017 in allegato al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16.01.2017 – che fornisce indicazioni utili, ma non vincolanti, per la ripartizioni delle spese tra proprietario e inquilino nel corso della conduzione di un immobile concesso in locazione.