Assai dibattuta è la questione relativa alla prelazione agraria in presenza di una strada vicinale e ciò con particolare riferimento alla differenza tra contiguità giuridica e funzionale dei fondi rurali. Il Supremo Collegio (Cass. Civ., sez. unite n. 2582/1988, ribadita da Cass. Civ., sez. III, n. 19235/2015) ha posto fine ad ogni possibile dubbio sul punto, assumendo che il diritto di prelazione – e, quindi, di riscatto –, costituendo un vincolo alla libera disponibilità dei diritti reali, può essere riconosciuto esclusivamente nella eventualità di lotti concretamente confinanti ovvero laddove sussista una contiguità materiale; in ragione di tale inequivocabile assunto i Giudici di Legittimità hanno, dunque, escluso l’estensione del diritto di prelazione ai casi di cosiddetta contiguità funzionale ovvero tra fondi pur accorpati in un’unica entità produttiva ma separati di fatto (v. in senso conforme anche Cass. Civ. , sez. III, n. 19747/2011).
A corollario di quanto sopra la Corte di Cassazione ha conseguentemente ribadito che la esistenza di una strada vicinale posta tra due fondi rurali esclude il diritto di prelazione del confinante di cui alla L. 817/1971.