Il fermo amministrativo è una misura cautelare imposta dalla Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate – Riscossione),  nasce con lo scopo di tutelare il credito pubblico e colpisce beni mobili registrati, in primis veicoli a motore, impedendo al destinatario del provvedimento l’utilizzo degli stessi.

Tale strumento non deve essere confuso con l’atto di pignoramento, in quanto si identifica in una “cautela” volta ad evitare che il bene possa deperire o distruggersi in attesa che il creditore lo sottoponga – con successivo atto – ad azione esecutiva.

L’atto prodromico al fermo amministrativo è la cartella di pagamento che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione invia ai contribuenti al fine di recuperare i crediti vantati dagli enti impositori non “spontaneamente” onorati.

Decorso il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione di detta cartella, l’ente impositore procede alla intimazione di un preavviso di fermo, con il quale l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ingiunge al  debitore di provvedere al pagamento entro un ulteriore termine di trenta (30) giorni, in mancanza del quale si riserva di iscrivere il fermo nei Pubblici Registri (p. es. PRA).

Gli effetti derivanti dal fermo amministrativo sono molteplici:

  • divieto di circolazione su strada pubblica;
  • divieto di vendita o rottamazione;
  • obbligo di custodia in area privata.

In caso di circolazione del mezzo, in violazione del fermo, è prevista una sanzione pecuniaria e la confisca ai sensi dell’art. 213 co.8 D.lgs. 285/1992; quanto in oggetto, peraltro, concretizza anche un illecito di natura penale.

Tuttavia, il fermo amministrativo non può essere eseguito su tutti i veicoli in ragione della peculiare destinazione d’uso di alcuni di essi, comprovata da idonea documentazione; ne sono, infatti, esentati i veicoli destinati ad uso pubblico o di emergenza, i mezzi utilizzati per la mobilità di persone con disabilità riconosciute e, infine, i veicoli strumentali all’attività di impresa o della professione.

Con particolare riguardo a quest’ultima fattispecie, si è consolidata una giurisprudenza che sostiene che il fermo amministrativo del bene mobile registrato non deve in alcun modo pregiudicare lo svolgimento dell’attività lavorativa del contribuente; qualora risulti essere unico mezzo strumentale ed indispensabile per il regolare svolgimento dell’attività, l’eventuale fermo dovrebbe considerarsi illegittimo.

In particolar modo, la Corte di Giustizia Tributaria sez. III, con sentenza n.163 del 2023 si sofferma ad analizzare la “strumentalità” del veicolo, al fine di meglio comprenderne i suoi effetti e, dunque, il pregiudizio che ne possa derivare dall’iscrizione del fermo amministrativo: la strumentalità di un bene deve essere limitata ai soli casi in cui dallo stesso «dipendano i ricavi caratteristici dell’impresa», o meglio, è necessario che da esso soltanto «ricorra l’effettiva inerenza all’esercizio dell’impresa».

Per sottrarsi al fermo, il mezzo deve far parte del complesso di beni e strumenti necessari a condurre l’attività stessa (Comm. Trib. Reg. L’Aquila, Sez. VII, 01/10/2019, n.810), in mancanza dei quali si verificherebbe un arresto dell’attività lavorativa.

La discriminante viene individuata nella indispensabilità del bene per l’esercizio dell’impresa o della professione ovvero nella circostanza che l’attività, senza quel mezzo, non possa essere esercitata: è proprio tale caratteristica che distingue i beni strumentali a uso esclusivo da quelli a uso promiscuo che, pur essendo strumentali all’attività (generica) d’impresa, non sono indispensabili per il suo esercizio.