La NASpI, ossia l’acronimo di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, rappresenta la principale misura di sostegno al reddito per i lavoratori che perdono involontariamente il lavoro in Italia. In particolare, è un’indennità mensile di disoccupazione, istituita dal D.Lgs. 22/2015, erogata dall’INPS, che garantisce un sostegno economico ai lavoratori subordinati che si trovano senza impiego per cause indipendenti dalla loro volontà. Questo strumento è pensato per offrire una tutela temporanea, favorendo il reinserimento nel mondo del lavoro tramite politiche attive e formazione.

La NASpI si attiva solo in caso di:

  • Licenziamento (individuale o collettivo),
  • Scadenza naturale del contratto a termine,
  • Dimissioni per giusta causa (mancato pagamento, molestie, mobbing),
  • Dimissioni durante maternità/paternità.

Tuttavia, il nodo centrale riguarda la possibilità per i creditori di rivalersi su queste somme. Secondo la circolare n.130 del 2025 “Chiarimenti in materia di pignorabilità e trattenute sulle prestazioni previdenziali non pensionistiche in corso di pagamento” emessa dall’INPS, il pignoramento NASpI e degli altri trattamenti sostitutivi dello stipendio è ammesso, purché entro confini precisi. La legge prevede, infatti, dei limiti alla pignorabilità di dette somme al fine di proteggere chi percepisce queste indennità, così da garantire un sostegno minimo al lavoratore e, dunque, di avere, attraverso una retribuzione congrua, un’esistenza libera e dignitosa (cfr., in particolare, Corte Cost., sentenze n. 20 del 28 marzo 1968 e n. 248 del 3 dicembre 2015).

Le norme sui limiti alla pignorabilità delle retribuzioni e degli emolumenti ad essa assimilati, di cui all’art. 545 c.p.c., trovano applicazione per le prestazioni previdenziali sostitutive della retribuzione nei limiti del c.d. “minimo vitale”, ossia di un importo non suscettibile di pignoramento che punta a tutelare le esigenze primarie della persona in assenza di lavoro.

Nel caso di pignoramento presso terzi, solo la quota eccedente la soglia stabilita come “minimo vitale”, che è pari al doppio dell’assegno sociale – ovvero € 1.000,00= – può essere oggetto di esecuzione nella misura di un quinto. La ragione di suddetto limite risiede nella disciplina di cui all’art. 38 co.2 Cost., il quale dispone che i lavoratori hanno diritto a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Si applicano regole diverse quando il pignoramento della NASpI avviene successivamente al versamento su conto corrente bancario o postale intestato al debitore: in tale ipotesi, l’art. 545 c.p.c. stabilisce che sia pignorabile solo l’importo che eccede il triplo dell’assegno sociale.

Infine, nel caso in cui i debiti contratti riguardano tributi fiscali gestiti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la normativa prevede limiti progressivi a seconda dell’ammontare dell’importo erogato. Le soglie sono:

  • Un decimo della somma pignorabile per importi fino a Euro 2.500,
  • Un settimo della somma pignorabile per importi fino a Euro 5.000,
  • Un quinto della somma pignorabile per importi superiori a Euro 5.000.