La legge n. 206/2021 è intervenuta riformando l’art. 543 c.p.c. che regola la forma del pignoramento presso terzi introducendo i nuovi commi 5 e 6 stabilendo quanto segue:
“Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento.
Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento”.
La recente novella impone al creditore esecutante, per tutte le procedure instaurate a decorrere dal 22 giugno 2022, di procedere – entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento – alla notifica al debitore e al terzo (o ai terzi) dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del relativo numero identificativo della procedura esecutiva.
Il creditore deve, inoltre, entro tale data, provvedere al deposito dell’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione.
La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento.
A seguito dell’introduzione di questa novella sono sorti diversi dubbi interpretativi in merito alla natura del nuovo avviso ex art. 543 c.p.c. ed in particolare se si tratti di un atto proprio dell’Ufficiale Giudiziario o, al contrario, della parte; parimenti non poche perplessità sono sorte in ordine alle modalità di notifica dello stesso.
A chiusura del vibrato dibattito innescato dalle diverse circolari del Ministero della Giustizia di data 20.09.2022 e 07-09.11.2022 e dalle osservazioni del Consiglio Nazionale Forense si è giunti alla nota di chiarimenti pubblicata dal Ministero della Giustizia con Circolare di data 05-12.12.2022 avente come oggetto “Riforma del pignoramento presso terzi di cui all’art. 543 c.p.c. in ordine alla previsione di notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi al debitore e al terzo pignorato”, con la quale è stato precisato che “l’avvocato mandatario della procedura esecutiva potrà avvalersi delle varie modalità di notificazione del predetto avviso consentite a legislazione vigente: a mezzo di notifica in proprio (non necessitando alcuna espressa autorizzazione) ai sensi della L. 21 gennaio 1994 n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali), a mezzo di notifica pec e, infine, anche a ministero dell’Ufficiale giudiziario con iscrizione dell’atto da notificare nel relativo registro cronologico mod. A o mod. A/ter (se trattasi di materia del lavoro)”.
In questo dibattito si segnala l’intervento autorevole del Tribunale di Milano che ha preso posizione sulla recente riforma, dettando alcune linee guida di sicuro ausilio per gli operatori del settore.
La Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Milano, dott.ssa Galioto, ha infatti precisato che:
- “La notifica dell’avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi non deve necessariamente essere eseguita tramite ufficiale giudiziario, ma può essere effettuata in proprio dall’avvocato del creditore, dato che non si tratta di un atto di esecuzione forzata, risolvendosi nell’avviso di un adempimento di spettanza del cancelliere.
- La notifica al debitore non costituito va eseguita presso la cancelleria, in applicazione della regola generale di cui all’art. 492 cpc che non viene derogata dalla nuova norma.
- La notifica in proprio al debitore non costituito va compiuta presso la cancelleria in forma cartacea tradizionale, e non invece in via telematica all’indirizzo PEC della cancelleria delle esecuzioni forzate, poiché detto indirizzo non figura in alcun registro pubblico delle PEC, e sembra destinato a comunicazioni di carattere amministrativo.”