L’agente d’affari in mediazione è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza (art. 1754 c.c.) nei settori immobiliare, merceologico e dei servizi.

L’attività di agente d’affari in mediazione, anche se svolta in modo discontinuo o occasionale, è disciplinata dalla Legge 03 febbraio 1989, n. 39 e successive modifiche.

L’art. 2 della predetta legge prevede che coloro i quali intendono svolgere un’attività di mediazione, anche se esercitata in modo discontinuo o occasionale, devono richiedere l’iscrizione al ruolo degli agenti d’affari in mediazione istituito presso ciascuna Camera di Commercio; viene, inoltre, richiesto agli interessati il possesso di specifici requisiti, quali:

  1. essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero stranieri residenti nel territorio della Repubblica italiana e avere raggiunto la maggiore età;
  2. avere il godimento dei diritti civili;
  3. risiedere nella circoscrizione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ruolo ci si intende iscrivere;
  4. aver assolto agli impegni derivanti dalle norme relative agli obblighi scolastici vigenti al momento della loro età scolare;
  5. avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare l’attitudine e la capacità professionale dell’aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto, oppure avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed avere effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l’obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale;
  6. salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1982, n. 646; non essere incorsi in reati puniti con la reclusione ai sensi dell’articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni; non essere interdetti o inabilitati, falliti, condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, la economia pubblica, l’industria ed il commercio, ovvero per delitti di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni.

L’iscrizione del mediatore nei ruoli istituiti presso le Camere di Commercio costituisce un obbligo legislativo che discende da una norma imperativa, non derogabile dalla volontà delle parti (Cass. Civ., sez. III civ., sent. 9 febbraio 2023, n. 4019); di conseguenza, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 39/1989, chi esercita l’attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo può essere punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra € 7.500,00 e € 15.000,00, oltre che alla restituzione delle provvigioni eventualmente già percepite.

Il ruolo dell’agente d’affari in mediazione di cui all’art. 2 della legge n. 39/1989 è stato soppresso dall’art. 73 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, il quale, tuttavia, non ha abrogato le disposizioni della legge del 1989 che disciplinano i requisiti professionali, morali, personali e di indipendenza necessari al fine di svolgere le attività di cui al Capo XI del Titolo III del Libro IV del codice civile.

L’art. 73 del d.lgs. n. 59/2010 stabilisce che le attività disciplinate dalla legge n. 39/1989, ovvero i servizi di intermediazione commerciale e di affari, sono soggetti ad una dichiarazione di inizio attività (SCIA) da destinare alla Camera di Commercio competente, corredata dalle autocertificazioni e dalle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti. La Camera di Commercio, una volta verificato il possesso dei requisiti necessari, provvede all’iscrizione dei relativi dati nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

Attualmente la disciplina analitica inerente le modalità d’iscrizione degli agenti d’affari in mediazione nel registro delle imprese, se si tratta di un’attività svolta nella forma d’impresa, o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) sono contenute nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011.

Se l’attività di mediatore viene praticata in modo discontinuo o occasionale, ai sensi dell’art. 12 del decreto MSE del 26/10/2011, può essere esercitata solo per un periodo non superiore a sessanta giorni, previa stipula di una polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali previsti dalla normativa, ed è subordinata all’iscrizione nell’apposita sezione del REA delle persone fisiche che esercitano detta attività.

In merito al diritto alla provvigione a seguito dell’esercizio dell’attività di mediatore occasionale, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 39/1989, tale diritto spetta SOLO a coloro che sono iscritti nei ruoli; coloro i quali, invece, non sono iscritti nei ruoli NON hanno alcun diritto alla provvigione. Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, ha più volte ribadito il principio secondo cui l’attività di mediazione, anche se esercitata in modo occasionale o discontinuo, da chi non è iscritto al ruolo degli agenti d’affari in mediazione rende inesigibile la provvigione (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. 15842 del 10/07/2014; Cass. civ., sez. III, sent. 10205 del 10/05/2011).

Inoltre, chi ha esercitato un’attività di mediazione, seppur occasionale, senza essere iscritto al ruolo non può nemmeno esperire l’azione generale di indebito arricchimento di cui all’art. 2041 c.c., ossia quell’azione concessa nei confronti di chi, senza giusta causa, si sia arricchito a danno di un’altra persona, atteso che l’art. 8 della legge n. 39/1989 comporta l’esclusione di ogni possibilità di conseguire un compenso per l’attività di mediazione svolta da un soggetto non iscritto (Cass. civ., sez. III, sent. 10205 del 10/05/2011).

In conclusione, coloro i quali esercitano un’attività di mediazione occasionale senza essere iscritti al ruolo istituito presso la Camera di Commercio, anche se tale attività abbia proficuamente favorito la conclusione di un accordo tra le parti messe in relazione, non hanno diritto ad alcun compenso (provvigione), né possono esperire un’azione di indebito arricchimento di cui all’art. 2041 c.c.