Prelazione del confinante in diritto agrario

Assai dibattuta è la questione relativa alla prelazione agraria in presenza di una strada vicinale e ciò con particolare riferimento alla differenza tra contiguità giuridica e funzionale dei fondi rurali. Il Supremo Collegio (Cass. Civ., sez. unite n. 2582/1988, ribadita da Cass. Civ., sez. III, n. 19235/2015) ha posto fine ad  ogni possibile dubbio sul punto, assumendo che il diritto di prelazione – e, quindi, di riscatto –, costituendo un vincolo alla libera disponibilità dei diritti reali, può essere riconosciuto esclusivamente nella eventualità di lotti concretamente confinanti ovvero laddove sussista una contiguità materiale; in ragione di tale inequivocabile assunto i Giudici di Legittimità hanno, dunque, escluso l’estensione del diritto di prelazione ai casi di cosiddetta contiguità funzionale ovvero tra fondi pur accorpati in un’unica entità produttiva ma separati di fatto (v. in senso conforme anche Cass. Civ. , sez. III, n. 19747/2011).

A corollario di quanto sopra la Corte di Cassazione ha conseguentemente  ribadito  che la esistenza di una strada vicinale posta tra due fondi rurali esclude il diritto di prelazione del confinante di cui alla L. 817/1971.

Sulla legittimità o meno dell’uso esclusivo di aree comuni condominiali

La questione della legittimità o meno della pattuizione contrattuale del diritto di uso esclusivo di aree comuni condominiali, a seguito di annoso dibattito,  è stata sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, all’esito del quale, i Giudici di legittimità, con sentenza n. 28972 del 17.12.2020, si sono determinati nel senso di negare la possibilità ai privati di pattuire “un diritto reale di uso esclusivo” di un bene condominiale.

Nell’esaminare detta questione, la Suprema Corte di Cassazione ha ricordato che in ambito condominiale, il diritto di uso esclusivo su un bene condominiale è nato da una prassi notarile, radicatasi nel tempo, che consisteva per l’appunto nell’inserire all’interno del regolamento contrattuale una clausola che prevedesse la concessione ad una o più unità immobiliari collocate all’interno di un condominio, l’uso esclusivo di un’area che in realtà è comune (come ad es. il cortile).

Tuttavia, secondo la Suprema Corte di Cassazione, mediante detta pattuizione si genera una figura di diritto reale non contemplata dalla legge che andrebbe di fatto a svuotare il contenuto essenziale del diritto di proprietà degli altri condomini sulla parte comune (es. cortile) e dunque a privare detti altri condomini del diritto reale di godimento che costituisce un aspetto intrinseco del diritto di proprietà/comproprietà.

Tale clausola, costituisce infatti violazione del principio generale di uso paritario del bene comune, previsto dall’art. 1102 c.c. (applicabile pacificamente al condominio), che per l’appunto prevede che ciascun partecipante alla comunione sul bene possa servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Parimenti, a tale espressione, ricorre anche l’art. 1117 c.c..

L’uso, infatti, rappresenta una parte essenziale del diritto di comproprietà ed è uno dei modi attraverso i quali si esercita il diritto dominicale (ovvero il diritto di proprietà/comproprietà).

V’è peraltro da precisare che possono esistere casi in cui un condomino può fare un uso più intenso della cosa comune rispetto agli altri ed è lo stesso codice civile ad ammettere che vi siano cose comuni destinate a servire i condomini in misura diversa ex artt. 1123 e art. 1124 c.c. (es. scale ed ascensori).

Vi sono poi casi in cui non sempre il bene condominiale viene impiegato in maniera paritaria dai condomini, come ad esempio nel caso dell’uso turnario o frazionato della cosa comune (si pensi ad esempio ai cortili contenenti posti auto insufficienti a soddisfare simultaneamente le esigenze di tutti i condomini, e per i quali viene stabilito un utilizzo a turnazione).

Tant’è che lo stesso art. 1102 c.c. succitato può essere derogato dal regolamento di condominio, con dei limiti che possono essere resi più severi.

Ciò tuttavia non legittima l’introduzione di un divieto di utilizzazione generalizzato delle parti comuni.

Ne discende che le pattuizioni inserite nel regolamento di condominio contrattuale non possono attribuire l’uso esclusivo dei beni comuni ad un condomino.

Secondo la Corte Suprema di Cassazione, infatti,  la pattuizione di una clausola contenente l’uso esclusivo, causerebbe una totale compromissione del godimento degli altri condomini sulla cosa comune andando di fatto a creare un diritto atipico (ergo non previsto dalla legge) di uso esclusivo.

I Giudici di legittimità, ricordano invero che tale tipo di clausola darebbe vita ad un diritto reale incompatibile con il principio insito nel sistema codicistico italiano, che prevede un numero chiuso dei diritti reali e dunque la loro tipicità.

Ammettere la costituzione di diritti reali atipici, significherebbe infatti incidere non solo sulle parti, ma anche sugli eventuali acquirenti del bene, finendo per vincolare terzi estranei ad un regolamento negoziale stabilito da altri, in nome di un’autonomia contrattuale.

Tale risultato, confligge con l’art. 1372 c.c., secondo il quale il contratto ha forza di legge tra le parti e non produce effetto rispetto ai terzi se non nei casi previsti dalla legge.

È poi la stesso art. 42 della Costituzione a porre una riserva di legge sui modi di acquisto e di godimento della proprietà, oltre che i suoi limiti, allo scopo di assicurare la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La Corte poi, a sostegno della propria decisione, rileva che il diritto di uso esclusivo non trova fondamento nelle seguenti fattispecie:

– nella servitù;

– nella categoria delle obbligazioni propter rem  o di un onere reale. Essi, infatti, non possono avere un’applicazione generale e illimitata, ma sono ammissibili soltanto nei casi previsti dalla legge. Pertanto un’obbligazione propter rem o un onere reale, essendo caratterizzato dal requisito della tipicità, può sorgere per contratto solo nei casi e con il contenuto previsti dalla legge;

–  nell’art. 1126 c.c. che limita l’uso esclusivo da parte di uno o più condomini del lastrico solare;

– nell’art. 1122, comma 1, c.c. che riguarda l’eventuale uso frazionato delle parti comuni;

– nell’art. 1120, comma 2, c.c. in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica e di parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari; circa poi i parcheggi, questi ultimi sono attribuiti in proprietà esclusiva oppure ne è previsto un utilizzo frazionato, ma non vi è spazio per un diritto di uso esclusivo;

– nell’art. 1122 bis, comma 2, c.c. che prevede che l’assemblea possa ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto;

– nell’art. 6, comma 2, lettera b), del D. Lgs 122/2005 che prevede l’obbligo per il costruttore di indicare nel contratto relativo a futura costruzione le parti condominiali e le pertinenze esclusive. Detta norma, fa infatti riferimento alle pertinenze, ossia a beni attribuiti in proprietà.

In definitiva, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 28972 del 17.12.2020, ha affermato il seguente principio: “La pattuizione avente ad oggetto la creazione del c.d. “diritto reale di uso esclusivo” su una porzione di cortile condominiale, costituente come tale parte comune di edificio, mirando alla creazione di una figura atipica di diritto reale limitato, tale da incidere, privandolo di concreto contenuto, sul nucleo essenziale del diritto dei condomini di uso paritario della cosa comune, sancito dall’articolo 1102 c.c., è preclusa dal principio, insito nel sistema codicistico, del numerus clausus dei diritti reali e della tipicità di essi”, restando pertanto riservata al legislatore la facoltà di dar vita a nuove figure che arricchiscano la tipologia di diritti reali.

Esclusa pertanto la validità della costituzione di un diritto reale di uso esclusivo di una parte comune dell’edificio, in ambito condominiale, sorge il problema della sorte del titolo negoziale che, invece tale costituzione abbia contemplato (ovvero il regolamento di condominio contrattuale).

A tal proposito, soccorreranno i criteri di interpretazione del contratto, che impongono agli operatori del diritto di indagare quale sia stata la volontà contrattuale delle parti che hanno stipulato il regolamento di condominio contrattuale. Va dunque verificato se:

– al momento della costituzione del condominio, le parti prevedendo l’ “uso esclusivo” non abbiano in realtà voluto trasferire la proprietà.

In tal caso, secondo il canone interpretativo di cui all’art. 1362 c.c., nell’interpretare il regolamento di condominio contrattuale, è bene indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti, oltre che il senso letterale delle parole utilizzate.

In alternativa a tale soluzione, si potrà verificare al di fuori dell’ipotesi di trasferimento della proprietà, se ne sussistono i presupposti, se si possa far rientrare il diritto di uso esclusivo previsto contrattualmente nel  diritto d’uso di cui all’art. 1021 c.c.

In tal caso tuttavia si ricorda che il titolare del diritto d’uso di cui all’art. 1021 c.c.  può servirsi della cosa altrui nei limiti di quanto occorra a lui e alla propria famiglia.

Tale diritto, pertanto, non è cedibile e non può essere concesso in  locazione (cfr. art. 1024 c.c.), né può superare la vita dell’usuario (art. 1026 e 979 c.c.), dunque verrebbe a cessare con la dipartita del titolare del diritto d’uso (cd. usuario), tornando così l’area concessa in uso a quest’ultimo in piena proprietà al condominio.

Da ultimo si potrebbe verificare la sussistenza dei presupposti per la conversione del contratto volto alla creazione del diritto reale di uso esclusivo, in un contratto avente ad oggetto la concessione di un uso esclusivo e perpetuo (perpetuo tra le parti, ovviamente) di natura obbligatoria.

Pertanto la pattuizione di tale “uso esclusivo” potrebbe essere qualificata come un diritto di natura obbligatoria (fondato sulle pattuizioni contenute nel regolamento di condominio) e non un diritto reale.

In tal caso, il singolo condomino non acquisisce un diritto reale di uso esclusivo sull’area interessata né un diritto autonomamente trasferibile.

Il condomino, pertanto, rimarrà titolare del diritto di comproprietà (per la corrispondente quota millesimale)  dell’area comune assegnata in uso esclusivo, e al contempo, sarà tenuto a rispettare ed osservare la (così come potrà pretendere il rispetto da tutti gli altri condomini della) particolare disciplina dettata dal regolamento di Condominio sull’uso “ripartito” della suddetta area, purché detta clausola inserita nel regolamento contrattuale condominiale sia stata autorizzata da tutti i condomini o detto regolamento condominiale contrattuale sia stato allegato ai singoli contratti di compravendita delle unità immobiliari o sia stato in essi richiamato. In questo caso, gli acquirenti delle unità immobiliari assumerebbero l’obbligo di osservare il regolamento di condominio.

In conclusione, la soluzione non può essere univoca, essendo necessario di volta in volta verificare il regolamento contrattuale di condominio ed eventualmente anche i singoli atti di compravendita delle proprietà immobiliari facenti parte del condominio.

 

Sulla possibilità di ancorare una tenda solare al balcone di pertinenza dell’unità immobiliare sovrastante.

Si pone la questione se il proprietario di una unità immobiliare può ancorare una tenda solare nella parte inferiore del balcone di pertinenza dell’unità immobiliare sovrastante: tale diritto può essere esercitato senza limitazioni?Le tende solari sono dei dispositivi in tessuto, sorretti da una struttura costituita da bracci che assicurano il tensionamento del telo ed hanno la funzione di ombreggiare gli ambienti esterni, fra cui i balconi, e diminuire i consumi energetici.

Qualora la tenda solare venga ancorata alla parte inferiore della realità sovrastante al fine di ombreggiare i balconi di un’unità immobiliare sottostante facente parte di un condominio, ci si chiede se il balcone al quale viene ancorata la tenda sia bene comune condominiale oppure sia di proprietà esclusiva del condomino dell’unità immobiliare rispetto alla quale il balcone è parte pertinenziale.

Il codice civile, sul punto, nulla disciplina, e pertanto, ogni fattispecie deve essere interpretata e disciplinata sulla base degli orientamenti giurisprudenziali.

In primo luogo, la giurisprudenza distingue tra due tipologie di balconi: aggettanti e incassati. Il balcone aggettante costituisce un prolungamento dell’unità immobiliare (Cass. civ., sez. II, sent. 5 gennaio 2011, n. 218; sent. 2119/2005), sporgendosi pertanto rispetto alla facciata dello stabile e la parte sottostante dello stesso non funge da soffitto dell’unità immobiliare sottostante. Il balcone incassato non costituisce un prolungamento rispetto alla facciata dell’edificio, non si sporge al di fuori dei muri perimetrali dello stesso, ma vi rimane all’interno; la giurisprudenza, in particolare, ritiene che lo stesso possa essere a filo con la facciata oppure addirittura rientrante rispetto alla stessa (Cass. civ., sez. II, 17 luglio 2007, n. 15913; Corte d’App. Genova, sez. II, sent. 28 giugno 2022, n. 768) e presentarsi chiuso su due o tre lati dell’edificio (Trib. Roma, sez. V, sent. 17 maggio 2018, n. 10232).Nel caso in cui il condomino è proprietario di un’unità abitativa avente un balcone pertinenziale di tipo aggettante, il balcone è di proprietà esclusiva oppure del complesso condominiale?Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, il balcone è oggetto di proprietà esclusiva del condomino proprietario dell’appartamento ivi affacciante, in quanto forma parte integrante dello stesso cui accede, rimanendo esclusa la comune proprietà da parte di tutti i condomini (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. 5 gennaio 2011, n. 218; sent. 17/07/2007, n. 15913/; sent. 2119/2005; sent. n. 30/07/2004, n. 14576; sent. n. 8159/1996; sent. n. 11775/1992). Pertanto, il proprietario di una abitazione sottostante ad altra avente il balcone aggettante in proprietà esclusiva, al fine di poter ancorare una tenda solare alla parte inferiore del balcone, deve essere munito di espressa e formale autorizzazione da parte del condominio intestatario del bene sovrastante, pena, in caso contrario, la assoluta illegittimità dell’ancoraggio (cfr. Cass. civ., sez. II, 17 luglio 2007, n. 15913; sent. n. 30/07/2004, n. 14576).

In conclusione, tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali, qualora al proprietario di una unità abitativa sottostante ancorasse una tenda solare alla parte inferiore del balcone aggettante in proprietà esclusiva dell’intestatario dell’unità abitativa sovrastante, senza autorizzazione, può essere intimata l’immediata rimozione della struttura ancorata ricorrendo, se del caso, alla tutela dell’Autorità Giudiziaria.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiarata incostituzionale l’esclusione delle persone singole dall’adozione internazionale dei minori.

Comunicato del 21 marzo 2025 della Corte Costituzionale:

Anche le persone singole possono adottare minori stranieri in situazione di abbandono: e’ quanto si legge nella sentenza numero 33, depositata oggi, 21.03.2025, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 29-bis, comma 1, della legge numero 184 del 1983, nella parte in cui non include le persone singole fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all’estero. La Corte, chiamata a pronunciarsi sulla disciplina dell’adozione internazionale che non include le persone singole fra coloro che possono adottare, ha affermato che tale esclusione si pone in contrasto con gli articoli 2 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La disciplina dichiarata illegittima comprimeva, infatti, in modo sproporzionato l’interesse dell’aspirante genitore a rendersi disponibile rispetto a un istituto, qual è l’adozione, ispirato a un principio di solidarietà sociale a tutela del minore. L’interesse a divenire genitori, pur non attribuendo una pretesa a adottare, rientra nella libertà di autodeterminazione della persona e va tenuto in considerazione, insieme ai molteplici e primari interessi del minore, nel giudizio sulla non irragionevolezza e non sproporzione delle scelte operate dal legislatore. La Corte ha, dunque, rilevato che le persone singole sono in astratto idonee ad assicurare al minore in stato di abbandono un ambiente stabile e armonioso, fermo restando che spetta poi al giudice accertare in concreto l’idoneità affettiva dell’aspirante genitore e la sua capacità di educare, istruire e mantenere il minore. Tale accertamento può tenere conto anche della rete familiare di riferimento dell’aspirante genitore. Evidenziate le garanzie poste a tutela del minore, la Corte ha altresì osservato che, nell’attuale contesto giuridico-sociale caratterizzato da una significativa riduzione delle domande di adozione, il divieto assoluto imposto alle persone singole rischia di «riflettersi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso».

 

 

 

 

 

 

Dimissioni per giusta causa a seguito dell’avvio di un procedimento disciplinare: sono legittime?

In materia di dimissioni del lavoratore dipendente, una particolare attenzione richiede il caso in cui il lavoratore rassegni le dimissioni sulla base di una cosiddetta giusta causa.

Le dimissioni per giusta causa si configurano in presenza di atti di particolare gravità tenuti dal datore di lavoro, a seguito dei quali non è possibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, in quanto viene meno il rapporto fiduciario tra il lavoratore e il datore di lavoro (art. 2119 c.c.).

La giusta causa delle dimissioni, secondo la giurisprudenza, può consistere nel mancato pagamento della retribuzione dovuta, nel mancato versamento dei contributi previdenziali, nell’aver subito molestie sessuali sul luogo di lavoro, nel mobbing (Cass. civ., sentenza n.143/2000), nell’improvviso e ingiustificato trasferimento del lavoratore in altra sede (Cass. civ., sentenza n. 1074/1999), nella richiesta o pretesa di prestazioni illecite oppure in un demansionamento (Cass. civ., sentenza n. 811/2021).

Laddove sussista una delle summenzionate cause giustificative delle dimissioni, il lavoratore può interrompere immediatamente il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza dare alcun preavviso, con l’effetto che questi diviene titolare di una moltitudine di diritti, tra cui, in particolare, quello alla indennità sostitutiva del preavviso consistente in un indennizzo equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. L’indennità sostitutiva del preavviso, di cui all’art. 2118 c.c., si deve calcolare computando ogni compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto viene corrisposto a titolo di rimborso spese (art. 2121, comma 1, c.c.); inoltre, tale indennità non incide nella base di computo del TFR (Cass. civ., sentenza 19 gennaio 2023, n. 1581), in quanto essa non è dipendente dal rapporto di lavoro, ma si riferisce a un periodo non lavorato, una volta avvenuta la cessazione del detto rapporto (cfr. Cass. civ., sent. 29 novembre 2012, n. 21270).

Qualora il datore di lavoro negasse l’esistenza di una giusta causa, alla base del recesso del lavoratore, e si rifiutasse di versare l’indennità sostitutiva del preavviso, il lavoratore potrebbe agire in giudizio per chiedere l’accertamento della giusta causa delle dimissioni, nonché per vedersi riconosciuto il diritto a percepire tale indennità, oltre che per la restituzione dell’importo eventualmente trattenuto a titolo di mancato preavviso.

Un caso particolare ha ad oggetto il recesso per giusta causa del lavoratore a seguito del mero avvio di un procedimento disciplinare per fatti accaduti esternamente rispetto all’ambito lavorativo: Tizio, a seguito dell’avvio di un procedimento disciplinare da parte dell’azienda nei suoi confronti, rassegna le dimissioni per giusta causa, venuto meno il rapporto fiduciario; l’azienda, preso atto delle dimissioni e del mancato preavviso, trattiene l’indennità di mancato preavviso, ritenendo che le dimissioni del lavoratore siano “volontarie”; Tizio, vedendosi trattenere l’indennità di mancato preavviso, intende agire in giudizio per ottenerne la restituzione.

In questo caso, al lavoratore non si consiglia di agire in via giudiziale per il recupero della summenzionata indennità: il mero avvio di un procedimento disciplinare da parte dell’azienda datrice di lavoro, infatti, non costituisce giusta causa delle dimissioni, in quanto il lavoratore, in tale eventualità, deve spiegare le ragioni del proprio comportamento, oggetto del suindicato procedimento avviato, nelle sedi opportune ovvero impugnando la irrogata misura disciplinare.