da zxc_jkl_w12 | 1 Febbraio 2023 | recupero crediti procedure esecutive
La legge n. 206/2021 è intervenuta riformando l’art. 543 c.p.c. che regola la forma del pignoramento presso terzi introducendo i nuovi commi 5 e 6 stabilendo quanto segue:
“Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento.
Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento”.
La recente novella impone al creditore esecutante, per tutte le procedure instaurate a decorrere dal 22 giugno 2022, di procedere – entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento – alla notifica al debitore e al terzo (o ai terzi) dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del relativo numero identificativo della procedura esecutiva.
Il creditore deve, inoltre, entro tale data, provvedere al deposito dell’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione.
La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento.
A seguito dell’introduzione di questa novella sono sorti diversi dubbi interpretativi in merito alla natura del nuovo avviso ex art. 543 c.p.c. ed in particolare se si tratti di un atto proprio dell’Ufficiale Giudiziario o, al contrario, della parte; parimenti non poche perplessità sono sorte in ordine alle modalità di notifica dello stesso.
A chiusura del vibrato dibattito innescato dalle diverse circolari del Ministero della Giustizia di data 20.09.2022 e 07-09.11.2022 e dalle osservazioni del Consiglio Nazionale Forense si è giunti alla nota di chiarimenti pubblicata dal Ministero della Giustizia con Circolare di data 05-12.12.2022 avente come oggetto “Riforma del pignoramento presso terzi di cui all’art. 543 c.p.c. in ordine alla previsione di notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi al debitore e al terzo pignorato”, con la quale è stato precisato che “l’avvocato mandatario della procedura esecutiva potrà avvalersi delle varie modalità di notificazione del predetto avviso consentite a legislazione vigente: a mezzo di notifica in proprio (non necessitando alcuna espressa autorizzazione) ai sensi della L. 21 gennaio 1994 n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali), a mezzo di notifica pec e, infine, anche a ministero dell’Ufficiale giudiziario con iscrizione dell’atto da notificare nel relativo registro cronologico mod. A o mod. A/ter (se trattasi di materia del lavoro)”.
In questo dibattito si segnala l’intervento autorevole del Tribunale di Milano che ha preso posizione sulla recente riforma, dettando alcune linee guida di sicuro ausilio per gli operatori del settore.
La Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Milano, dott.ssa Galioto, ha infatti precisato che:
- “La notifica dell’avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi non deve necessariamente essere eseguita tramite ufficiale giudiziario, ma può essere effettuata in proprio dall’avvocato del creditore, dato che non si tratta di un atto di esecuzione forzata, risolvendosi nell’avviso di un adempimento di spettanza del cancelliere.
- La notifica al debitore non costituito va eseguita presso la cancelleria, in applicazione della regola generale di cui all’art. 492 cpc che non viene derogata dalla nuova norma.
- La notifica in proprio al debitore non costituito va compiuta presso la cancelleria in forma cartacea tradizionale, e non invece in via telematica all’indirizzo PEC della cancelleria delle esecuzioni forzate, poiché detto indirizzo non figura in alcun registro pubblico delle PEC, e sembra destinato a comunicazioni di carattere amministrativo.”
(cfr. https://www.ordineavvocatimilano.it/it/news/tribunale-di-milano-terza-sezione-civile-art-543-cpc-orientamenti-dei-giudici-dell-esecuzione/p100-n1618).
da zxc_jkl_w12 | 16 Gennaio 2023 | diritto bancario e finanziario
Quando la fideiussione è a prima richiesta, in quanto è previsto espressamente che “il fideiussore è tenuto a pagare quanto dovuto immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta”, non si ritiene applicabile a tali casi la giurisprudenza – ormai consolidata – che ritiene necessaria un’azione giudiziaria al fine di evitare la decadenza di cui al primo comma dell’art. 1957 c.c. in quanto è sufficiente che il creditore abbia inviato una semplice messa in mora al debitore principale al fine di poter considerarsi avverata la condizione secondo cui “il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia diligentemente coltivate”.
È quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza 03/11/2021, n.31509, secondo la quale:
“In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l’eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all’articolo 1957, comma 1, del Cc, deve intendersi riferito – giusta l’applicazione del criterio ermeneutico previsto dall’articolo 1363 del Cc – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l’adempimento subordinato all’esercizio di un’azione in giudizio. Tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall’articolo 1957 del Cc quale conseguenza del mancato inizio dell’azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente” (Cassazione civile sez. I, 03/11/2021, n.31509).
In senso analogo, diverse successive pronunce di merito (tra cui Tribunale di Padova, 28.03.2022 nonché Tribunale di Treviso, 7.04.22).
Il Tribunale di Taranto ha chiarito che:
“In ipotesi di fideiussione che preveda che il garante sia tenuto a pagare immediatamente, ossia “a prima richiesta”, per evitare la liberazione del garante è sufficiente la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento rivolta al debitore principale, purché la successiva azione giudiziale sia effettivamente proposta entro un termine ragionevole, in quanto lo scopo del termine di decadenza di cui all’art. 1957 c.c, è quello di evitare che il fideiussore si trovi esposto all’aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per non essersi il creditore tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell’inadempimento” (Tribunale Taranto sez. I, 22/08/2022, n.2161 – doc. 10).
Si veda anche, nel medesimo senso, Tribunale Pistoia sez. I, 17/03/2022, n.262 (doc. 11), secondo il quale:
“In tema di contratto di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l’eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all’articolo 1957, comma 1 c.c., deve intendersi riferito – giusta l’applicazione del criterio ermeneutico previsto dall’articolo 1363 del c.c. – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l’adempimento subordinato all’esercizio di un’azione in giudizio. Tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall’articolo 1957 c.c. quale conseguenza del mancato inizio dell’azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente”.
da zxc_jkl_w12 | 16 Gennaio 2023 | diritto fallimentare e societario
La natura delle rimesse (solutorie o ripristinatorie) confluite in conto è usualmente esaminata solo ai fini della prescrizione.
Si ritiene, però, che trovandosi di fronte ad una domanda di ripetizione di indebito e che è ormai pacifico che non è l’indebito, ovvero la corrispondente annotazione in conto, ad essere ripetibile, bensì il pagamento delle sole poste indebite, sarebbe onere del correntista in ripetizione provare che tutti gli indebiti individuati dal perito siano stati dall’attore stesso effettivamente corrisposti alla Banca.
È noto, infatti, che le rimesse ripristinatorie, ovvero le rimesse intervenute su conto affidato entro i limiti del fido, non costituiscono pagamenti e, in quanto tali, non sono pertanto nemmeno ripetibili.
Le azioni di ripetizione e accertamento negativo – ben illustrate e concettualizzate, nei presupposti e nelle conseguenze, dalle SS.UU. nella nota sentenza n. ro 24418 del 2010 – sono di fatto divenute nella prassi la stessa cosa, sebbene i presupposti probatori della prima (ripetizione) e della seconda (accertamento) siano ben diversi: nella ripetizione va provata la natura indebita dell’addebito ed il pagamento solutorio, nell’accertamento basta la prova della natura indebita dell’addebito.
Il ricalcolo del saldo del conto corrente altro non è che la risultante della espunzione degli addebiti di cui però dovrebbe essere fornita la prova del pagamento.
L’accertamento, per quanto astrattamente ammissibile anche nei casi di conto corrente ancora in essere (come affermato da ormai numerosa giurisprudenza), non può lucrare effetti ripetitori, richiedenti un diverso e più gravoso onere probatorio.
Per l’accertamento, infatti, basta la prova della nullità dell’addebito, per la ripetizione ci vuole anche la prova della rimessa solutoria.
Le sentenze della Suprema Corte che si sono occupate dell’argomento, parafrasando i contenuti delle SS.UU., sostengono testualmente che l’azione di accertamento – nelle cause proposte durante la vigenza del rapporto di c/c – è funzionale al recupero “di una maggiore disponibilità di credito”; l’ordinanza 21646/2018 annovera, per esempio, tra gli interessi tutelati dalla domanda di accertamento : 1) l’ esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, 2) il ripristino di una maggiore estensione dell’affidamento concesso, 3) la riduzione dell’importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto.
Ritenere che le SS.UU. abbiano voluto affermare anche che dall’accertamento sorga autonomamente il diritto ripetitorio, significherebbe attribuire al Giudice nomofilattico un ragionamento contraddittorio: da una parte avrebbe detto che solo le rimesse solutorie sono ripetibili e si prescrivono dalla data della loro effettuazione; dall’altro avrebbe sostenuto, di fatto, che anche quelle ripristinatorie sono ripetibili, ma con decorrenza dalla chiusura del conto.
Se infatti la regola è che senza prova effettiva di un pagamento non può darsi luogo a ripetizione, anche a fronte della chiusura del conto corrente il correntista dovrebbe provare, con lo stesso criterio, quante residue rimesse solutorie non prescritte siano intercorse sul conto.
La recente ordinanza 17634/2021 della S.C. afferma un chiaro principio e cioè che la mera annotazione in conto di interessi illegittimi avulsa dalla verifica di corrispondenti “versamenti da parte dell’attore, effettuati in una situazione di scopertura dei conti o all’esito della chiusura degli stessi” non è idonea a legittimare azioni ripetitorie.
Detta pronuncia, peraltro, stabilisce proprio espressamente la censurabilità di pronunce che basano la condanna sulla mera differenza tra il saldo riquantificato dal CTU e quello risultante dalla contabilità della Banca.
Viene, infatti, affermato che:
“In tema di conto corrente bancario, questa Corte ha invece chiarito che la mera annotazione nel conto di una posta d’interessi illegittimamente addebitati dalla banca al correntista non è di per sé sufficiente a far sorgere il diritto di quest’ultimo alla ripetizione dell’indebito, potendo determinare un incremento del debito risultante a suo carico o una riduzione del credito di cui dispone, MA NON ESSENDO QUALIFICABILE COME PAGAMENTO, nel senso richiesto dall’art. 2033 cod. civ., dal momento che ad essa non corrisponde l’esecuzione di alcuna prestazione da parte del correntista, con conseguente spostamento patrimoniale in favore della banca. Ciò non esclude, ovviamente, la facoltà del correntista di agire in giudizio, anche in pendenza del rapporto, per far dichiarare la nullità del titolo in base al quale ha avuto luogo l’addebito, IN MODO TALE DA OTTENERE LA RETTIFICA IN SUO FAVORE DELLE RISULTANZE DEL CONTO, con l’accertamento, nel caso in cui quest’ultimo sia assistito da un’apertura di credito, dell’esistenza di una maggiore disponibilità in suo favore (cfr. CASS., SEZ. VI, 5/09/2018, N. 21646).
Ai fini dell’esercizio dell’azione di ripetizione, è tuttavia necessaria l’effettuazione di un pagamento, configurabile, come si è detto, soltanto quando la rimessa effettuata dal correntista sia affluita su un conto in passivo non assistito da alcuna apertura di credito o sia stata destinata a coprire un passivo eccedente i limiti dell’affidamento concesso dalla banca. In assenza di tali condizioni, la rimessa non produce l’effetto di soddisfare il diritto della banca alla restituzione delle somme accreditate, MA SOLO DI RIESPANDERE LA MISURA DELLA DISPONIBILITÀ NUOVAMENTE UTILIZZABILE DAL CORRENTISTA, CON LA CONSEGUENZA CHE UN PAGAMENTO PUÒ RITENERSI CONFIGURABILE SOLTANTO ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO, QUANDO LA BANCA ABBIA OTTENUTO DAL CLIENTE IL VERSAMENTO DEL SALDO FINALE, COMPRENDENTE INTERESSI NON DOVUTI (cfr. CASS., SEZ. UN., 2/12/2010, N. 24418, CIT.). La sussistenza di tali presupposti è rimasta nella specie priva di riscontro, avendo la Corte di merito ritenuto che la mera annotazione in conto d’importi a titolo d’interessi previsti da clausole contrattuali ritenute nulle fosse sufficiente a legittimare l’esercizio dell’azione di ripetizione, senza verificare se a tali addebiti avessero fatto seguito versamenti da parte dell’attore, effettuati in una situazione di scopertura dei conti o all’esito della chiusura degli stessi, ed essendosi quindi limitata a dare atto dell’esistenza di una differenza, a favore del correntista, tra il saldo dei conti, rettificato dal c.t.u. e maggiorato delle competenze, e quello risultante dalla documentazione prodotta dalla Banca, senza tener conto dell’oggetto della domanda proposta dall’attore” .
In quest’ottica appare invocabile anche l’ordinanza 24944/2017 della Suprema Corte che ha cassato la sentenza impugnata proprio perché, superficialmente, aveva fatto deduzioni in merito alla ricorrenza di rimesse solutorie (in quello specifico caso la deduzione aveva riguardato l’assenza di dette rimesse in considerazione del fatto che il rapporto si era chiuso con saldo creditore) demandando al merito l’onere della verifica empirica di tali rimesse.
In particolare, con tale sentenza, la Cassazione ha posto il seguente principio:
“Con riferimento alla domanda di ripetizione proposta dal correntista nei confronti della banca per indebiti pagamenti, il giudice del merito, in presenza di una apertura di credito, non può attribuire rilievo dirimente al fatto che il rapporto si sia chiuso con un saldo a credito del correntista, ma è tenuto a verificare se tale risultato si sia prodotto in quanto il predetto soggetto abbia in precedenza estinto l’esposizione debitoria derivante dall’utilizzo dell’accordato finanziamento attraverso rimesse, che – in quanto dirette ad attuare il detto adempimento – presentino natura solutoria e rilevino, dunque, ai fini dell’accertamento dell’ipotetico indebito”.
È stata richiesta, quindi, una verifica empirica circa l’effettiva estinzione dell’esposizione debitoria derivante dall’utilizzo dell’accordato finanziamento attraverso rimesse solutorie.
La Suprema Corte ha, infatti, richiesto al giudice di merito di verificare il precedente attuarsi di rimesse solutorie in favore della Banca; rimesse che, in presenza di una apertura di credito, dovevano individuarsi nei versamenti operati a fronte di precedenti sconfinamenti (per la parte eccedente il limite massimo dell’affidamento) e nei pagamenti con cui era stata definitivamente ripianata l’esposizione debitoria nascente dall’accordato finanziamento.
Come ricordato nell’ordinanza sopra richiamata, insegnano le Sezioni Unite della Suprema Corte che, se durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato prelevamenti e versamenti, questi ultimi possono essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l’effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca: ciò che accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su di un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento; non anche nei casi in cui i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell’affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.
È legittimo, però, domandarsi se sia pienamente condivisibile anche l’ulteriore affermazione di cui alle note Sezioni Unite, secondo cui:
“Se, tuttavia, i versamenti operati nel corso del rapporto di apertura di credito, in situazioni di indebitamento che rientrano nei limiti dell’accreditamento, non integrano pagamenti, in quanto non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà d’indebitamento del correntista, diversamente è a dirsi per l’ipotesi in cui, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia riscosso dal correntista il saldo finale” (Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418).
Premesso quanto sopra, si deve, infatti, ritenere che l’attribuzione alla mera chiusura del conto a saldo zero (o con un saldo creditore a favore del correntista) dell’effetto probante del pagamento degli addebiti illegittimi accertati costituirebbe una presunzione di diritto del tutto a favore del correntista che stravolgerebbe, però, tutto l’impianto di cui alle Sezioni Unite in ordine alla natura delle rimesse sviluppata in tema di prescrizione.
Non si ritiene, invece, che il pagamento del saldo finale costituisca prova del pagamento di tutti gli oneri asseritamente indebiti annotati dalla Banca nella vigenza del rapporto, potendo sicuramente considerarsi “pagamento”, come tale ripetibile, solo la rimessa che ha portato alla chiusura finale del conto con il pagamento dell’importo atto a far divenire pari a zero il conto in precedenza passivo.
Solo di tale ultima rimessa non si può dubitare della natura solutoria e, dunque, del diritto alla ripetizione ma ciò non significa che tutti gli addebiti annotati in conto siano stati effettivamente corrisposti nell’ipotesi in cui le precedenti rimesse abbiano avuto solo funzione ripristinatoria.
Sarebbe, pertanto, onere del correntista provare la natura di pagamento delle rimesse intervenute nel decennio non coperto da prescrizione, chiedendo all’uopo l’ammissione di apposita CTU.
Le SS.UU. – si ripete – riconoscono al correntista (sia dopo la chiusura del conto sia nella vigenza dello stesso) il diritto di far verificare se e in che misura il saldo del c/c sia legittimo e, conseguentemente, di ripetere quanto pagato in eccedenza rispetto al dovuto, nei limiti però di quanto effettivamente pagato e provato.
da zxc_jkl_w12 | 16 Gennaio 2023 | diritto bancario e finanziario
Con sentenza n. 707/2022 pubblicata il 22.4.2022, il Tribunale di Vicenza ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo radicata dai fideiussori ingiunti, i quali hanno contestato la nullità per contrarietà alla normativa antitrust della fideiussione specifica rilasciata nell’interesse debitore principale.
Il Tribunale ha ritenuto che la nota giurisprudenza in tema di nullità parziale della fideiussione omnibus non sia applicabile sic et simpliciter alla fideiussione specifica, rilasciata a garanzia del singolo finanziamento.
In particolare, in parte motiva della sentenza si legge che “8.1 non può essere anzitutto dichiarata la nullità delle fideiussioni sottoscritte per conformità al modello ABI. L’eccezione è infatti infondata in quanto, come ritenuto dalla giurisprudenza di merito prevalente, il valore di prova privilegiata del provvedimento n. 55/2005 adottato dalla Banca d’Italia nei giudizi di cui sia invocata la nullità derivata delle clausole riproducenti lo schema ABI (cfr. ex multis Cass. SSUU 41994/2021) si applica soltanto alle fideiussioni omnibus e non a quelle specifiche, per le quali non vi è prova che sia stata conclusa un’intesa anticoncorrenziale, dovendo all’uopo gli attori sia dimostrare la sussistenza di un accordo distorsivo della concorrenza all’epoca della sottoscrizione di tale tipologia di fideiussioni sia il suo recepimento nei contratti stipulati a valle dalle parti. Essendosi invece gli opponenti limitati a richiamare la giurisprudenza in materia di fideiussioni omnibus senza fornire tale prova, l’eccezione di decadenza della garanzia va rigettata. Attesa infatti la legittimità della deroga al termine di cui all’art. 1957 c.c. sottoscritta dagli opponenti (doc. 7 fideiussioni) l’azione nei loro confronti risulta tempestiva.”
Il fideiussore è, dunque, onerato della prova dell’intesa anticoncorrenziale, nei termini sopra esposti.
da zxc_jkl_w12 | 14 Dicembre 2022 | diritto fallimentare e societario
La Corte d’Appello di Venezia, con un interessante arresto del 18.07.19 in tema di revocatoria fallimentare, analizzando le argomentazioni spese dalla curatela per sostenere la scientia decoctionis della banca convenuta, ha chiarito che gli Istituti di credito non sono tenuti a svolgere valutazioni che comportino riclassificazioni delle poste di bilancio:
“Soprattutto, non vi è prova che, in concreto, B.B. s.p.a. abbia elaborato e comparato gli indici presi in considerazione dal c.t.u. e neppure vi è prova che, più in generale, fosse prassi delle banche impiegare detti indici nel momento in cui veniva concesso il credito e, soprattutto, nel corso del rapporto.
Come precisato dalla Suprema Corte, occorre che chi agisce in revocatoria provi che i criteri di giudizio in concreto utilizzati corrispondano alla prassi degli istituti nella concessione del credito (Cass. civ. 29 luglio 2014, n. 17208), tanto più nel caso di specie, ove non si trattava di concedere nuovo credito, ma tutt’al più di revocare quello già concesso, peraltro di ammontare complessivamente modesto.
- In definitiva, se lo stato di insolvenza poteva desumersi non da un normale esame dei bilanci (del triennio 2000-2002), ma solo dall’analisi, congiunta e comparata, della pluralità di indici elaborati dal dott. Matteazzi, rimane indimostrato che la banca abbia compiuto un’indagine simile a quella eseguita dal c.t.u. ed abbia perciò avuto consapevolezza (nel giugno 2003 e comunque prima del maggio 2004, allorché revocò l’affidamento) dell’insolvenza di E. s.r.l..” (Corte d’Appello di Venezia 18.7.2019).
La sentenza riveste notevole interesse per gli Istituti di credito, che puntualmente si vedono convenuti dalle procedure fallimentari che instano per la revoca di pagamenti intervenuti nel periodo sospetto.
In tali procedimenti, assai soventemente, le curatele argomentano la scientia decoctionis riclassificando le poste degli ultimi bilanci, strumento che la Corte veneziana ha ritenuto inidoneo e fuorviante.